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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Asti

Delega alla sottoscrizione dell'Avviso di accertamento - Violazione del contraddittorio - Elementi posti a fondamento dell'Avviso di accertamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sottoscrizione degli avvisi per asserita assenza o invalidità della delega conferita dal Direttore della Direzione Provinciale. Ha inoltre lamentato la violazione del principio del contraddittorio preventivo e dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che gli avvisi non avrebbero indicato adeguatamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa tributaria.

La decisione

Le contestazioni sono state ritenute infondate. La delega rilasciata dal Direttore della Direzione Provinciale legittimava il funzionario alla sottoscrizione degli avvisi. Non è stata ravvisata una violazione del contraddittorio, poiché l'istruttoria si era svolta presso i locali dell'Ufficio e non erano stati allegati elementi idonei a dimostrare che un contraddittorio preventivo avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, in quanto gli avvisi esponevano le ragioni di fatto e di diritto, le violazioni contestate e gli elementi utilizzati dall'Ufficio, comprese le schede dei dati acquisiti tramite lo spesometro integrato. La pretesa tributaria è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. Tale requisito è rispettato quando l'atto consente al contribuente di comprendere l'iter logico-argomentativo dell'Ufficio, le violazioni contestate e gli elementi probatori utilizzati, anche mediante l'allegazione o il richiamo a schede e dati dello spesometro integrato.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso dal Direttore non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: è sufficiente che esista una delega valida rilasciata dall'organo competente.
  • La violazione del contraddittorio deve essere dimostrata in concreto. Non basta lamentare l'assenza di un confronto preventivo; occorre indicare quali osservazioni o elementi avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
  • Quando l'istruttoria si svolge presso gli uffici dell'Amministrazione e non emergono specifiche circostanze che impongano un contraddittorio preventivo, l'omissione del confronto non comporta necessariamente l'annullamento dell'atto.
  • Un avviso è adeguatamente motivato se espone con sufficiente chiarezza fatti, norme applicate, violazioni contestate e percorso logico seguito dall'Ufficio, anche attraverso documenti richiamati o allegati.
  • La contestazione della motivazione richiede di evidenziare quali elementi siano effettivamente mancanti o incomprensibili e in che modo tale carenza abbia impedito l'esercizio del diritto di difesa.

Testo integrale

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