Sentenza del 17/06/2016 n. 140 - Comm. Trib. Prov. Asti
Delega alla sottoscrizione dell'Avviso di accertamento - Violazione del contraddittorio - Elementi posti a fondamento dell'Avviso di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sottoscrizione degli avvisi per asserita assenza o invalidità della delega conferita dal Direttore della Direzione Provinciale. Ha inoltre lamentato la violazione del principio del contraddittorio preventivo e dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che gli avvisi non avrebbero indicato adeguatamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa tributaria.
La decisione
Le contestazioni sono state ritenute infondate. La delega rilasciata dal Direttore della Direzione Provinciale legittimava il funzionario alla sottoscrizione degli avvisi. Non è stata ravvisata una violazione del contraddittorio, poiché l'istruttoria si era svolta presso i locali dell'Ufficio e non erano stati allegati elementi idonei a dimostrare che un contraddittorio preventivo avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, in quanto gli avvisi esponevano le ragioni di fatto e di diritto, le violazioni contestate e gli elementi utilizzati dall'Ufficio, comprese le schede dei dati acquisiti tramite lo spesometro integrato. La pretesa tributaria è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. Tale requisito è rispettato quando l'atto consente al contribuente di comprendere l'iter logico-argomentativo dell'Ufficio, le violazioni contestate e gli elementi probatori utilizzati, anche mediante l'allegazione o il richiamo a schede e dati dello spesometro integrato.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso dal Direttore non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: è sufficiente che esista una delega valida rilasciata dall'organo competente.
- La violazione del contraddittorio deve essere dimostrata in concreto. Non basta lamentare l'assenza di un confronto preventivo; occorre indicare quali osservazioni o elementi avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
- Quando l'istruttoria si svolge presso gli uffici dell'Amministrazione e non emergono specifiche circostanze che impongano un contraddittorio preventivo, l'omissione del confronto non comporta necessariamente l'annullamento dell'atto.
- Un avviso è adeguatamente motivato se espone con sufficiente chiarezza fatti, norme applicate, violazioni contestate e percorso logico seguito dall'Ufficio, anche attraverso documenti richiamati o allegati.
- La contestazione della motivazione richiede di evidenziare quali elementi siano effettivamente mancanti o incomprensibili e in che modo tale carenza abbia impedito l'esercizio del diritto di difesa.
Testo integrale
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