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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35968/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto l'anteriorità e l'inopponibilità alla confisca per equivalente del credito ipotecario vantato da Siena NPL 2018 s.r.l./Cerved rispetto alla confisca disposta nei confronti di Silvio Fiorani, limitatamente alla metà dell'immobile fino al valore di €53.605,00. I ricorrenti censuravano omissione di pronuncia su punto decisivo, motivazione insufficiente e violazione di norme di procedura penale (artt. 648, 650, 654 c.p.p.) e di norme sull'esecuzione e sulle procedure connesse (disp. att. art. 86 c.p.p., reg. esec. art. 13, DPR 115/2002 artt. 142 e ss.), sostenendo altresì che il dispositivo avrebbe dovuto precisare la permanenza del credito dello Stato e la possibilità di soddisfarlo in grado successivo o su altri beni

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello in qualità di giudice dell'esecuzione che, richiamando il principio dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 in senso generale, ha accertato l'anteriorità del credito ipotecario e la sua inopponibilità alla confisca per equivalente, riconoscendo altresì la legittimità della posizione del cessionario del credito (Cerved) purché dimostri buona fede e l'adempimento dell'onere di informazione. La Corte ha inoltre chiarito, sulla scorta della motivazione congiunta al dispositivo, che l'ordinanza lascia impregiudicate le possibili sorti del procedimento esecutivo, ivi compresa la possibilità per lo Stato di agire in grado successivo sul medesimo bene o su altri beni per soddisfare il proprio credito

Norme richiamate

  • art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Principio secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro; principio generale ritenuto applicabile anche alla confisca per equivalente

  • artt. 648, 650, 654 cod. proc. pen.

    Richiamati dai ricorrenti per censurare motivazione e pronuncia del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto le censure infondate ritenendo corretta la motivazione sull'anteriorità del diritto reale di garanzia

  • art. 86 disp. att. cod. proc. pen.; art. 13 reg. esec. cod. proc. pen.; artt. 142 e ss. DPR n. 115/2002

    Norme procedurali richiamate dai ricorrenti in relazione al contenuto del dispositivo e alla disciplina dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la motivazione, letta congiuntamente al dispositivo, abbia comunque lasciato impregiudicate le opzioni esecutive dello Stato

  • Sez. 3, n. 24067 del 09/05/2024 (Dovalue)

    Precedente che conferma l'estensibilità del principio dell'art. 52/159 anche ad altre tipologie di confisca e specifica condizioni di prova della buona fede e dell'anteriorità della garanzia

  • Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018 (Island)

    Precisazione che la cessione 'in blocco' del credito non esclude di per sé la buona fede del cessionario; il cessionario resta gravato dagli oneri di verifica circa l'originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità

  • Sez. 1, n. 754 del 27/01/1999 (Orioli)

    Principio sul rapporto tra motivazione e dispositivo nelle ordinanze/decreti: occorre individuare la volontà effettiva del giudice dal provvedimento considerato nella sua globalità

  • Motivazione del provvedimento impugnato (testo della Corte)

    "va accolto impregiudicata ogni possibile sorte del procedimento esecutivo nel senso che è sempre possibile che il ricavato dell'eventuale vendita dell'immobile possa essere idonea a tutelare le pretese creditorie di tutti i soggetti coinvolti"

    La Corte d'appello ha inteso lasciare fermo il diritto dello Stato di soddisfarsi in grado successivo o su altri beni; pertanto l'omissione di una formulazione dispositiva più esplicita non ha pregiudicato la posizione creditoria dello Stato

Massime di principio

  • Un diritto reale di garanzia anteriore al provvedimento ablatorio (sequestro/confisca) conserva efficacia e può essere accertato mediante incidente di esecuzione purché siano provate anteriorità della trascrizione e, se necessario, la buona fede del terzo
  • La cessione del credito ipotecario anche successiva alla trascrizione del sequestro non esclude di per sé la legittimità del cessionario; quest'ultimo deve poter dimostrare l'assenza di colpa e l'adempimento degli oneri informativi richiesti dal caso concreto
  • La previsione normativa secondo cui la confisca non pregiudica i diritti anteriori dei terzi è un principio generale applicabile anche alla confisca per equivalente
  • Il giudice dell'esecuzione può motivare globalmente il provvedimento lasciando "impregiudicate" possibili azioni successive: l'assenza di una formula dispositiva più ampia non comporta automaticamente l'estinzione del credito dello Stato se la motivazione consente di ricostruire la volontà del giudice
  • In situazioni analoghe è prudente che lo Stato (o il creditore procedente) faccia presente e, se opportuno, chieda espressamente nel provvedimento che restino salvi i suoi diritti di credito per evitare incertezze procedurali, ma la mancata esplicita formula dispositiva non sempre determina la perdita del diritto se la motivazione è chiara

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