Cassazione Penale, Ordinanza n. 33327/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per il tentativo di furto aggravato. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando che il giudice d'appello avrebbe deciso richiamando per relationem la sentenza di primo grado senza valutare realmente i motivi di gravame. Con il secondo motivo denunciava mancanza di motivazione e violazione di norme processuali, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. e il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La Corte ha ritenuto i motivi riproduttivi di censure già esaminate e non specificamente confrontati con la motivazione d'appello, la quale aveva affrontato i profili relativi a recidiva, misura della pena e diniego delle sanzioni sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non contenessero una critica analitica della decisione impugnata e non indicassero in modo puntuale le ragioni di diritto e i passaggi motivazionali censurati. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come base normativa del tentativo del reato contestato
art. 624 c.p.
richiamato quale disposizione incriminatrice del furto
art. 625 n. 2 e n. 7 c.p.
richiamato per le aggravanti del furto
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
invocato dal ricorrente per dedurre violazione di norme processuali
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
invocato dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione
art. 545-bis c.p.p.
richiamato dal ricorrente quale parametro per censurare il diniego della pena sostitutiva
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
citato solo indirettamente nel riferimento ai principi sull'atto d'impugnazione; non emerge una specifica applicazione decisoria
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata: non è sufficiente riprodurre censure già esaminate nei gradi di merito.
- La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- I principi sulla struttura essenziale dell'atto d'impugnazione elaborati dalla giurisprudenza in tema di appello sono estensibili anche al ricorso per cassazione quanto all'esigenza di specificità e correlazione con la decisione censurata.
- Il diniego delle sanzioni sostitutive può essere sorretto dal riferimento alla pericolosità desunta dai precedenti specifici e dalla carriera criminale dell'imputato, se il giudice motiva in modo coerente sull'inidoneità della misura rispetto alle finalità rieducative.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non dipende da causa non imputabile al ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- rami
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