Cassazione Penale, Sentenza n. 442/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/05/2023 con cui è stata revocata la misura alternativa della detenzione domiciliare, concessa il 15/02/2023. Il ricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 47-ter e 51-ter della Legge n. 354/1975 e lamenta carenza di motivazione, sostenendo che l'allontanamento dal domicilio (recarsi al supermercato) fosse dovuto a uno stato depressivo e che il Tribunale avrebbe dovuto considerare solo l'episodio del 25/04/2023, non anche un precedente episodio già valutato.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto legittima la revoca della detenzione domiciliare in base all'art. 47-ter (comma 6), avendo il Tribunale di Sorveglianza valutato complessivamente due episodi (31/12/2022 e 25/04/2023) nei quali il ricorrente si è allontanato arbitrariamente dal domicilio e, in aggiunta, ha tenuto comportamenti idonei a eludere le conseguenze (segnalazioni false/strumentali ai servizi di soccorso). La reiterazione delle trasgressioni dopo la concessione della misura alternativa è stata ritenuta indice di inaffidabilità e incompatibilità con la prosecuzione della misura. È stata inoltre esclusa l'illegittimità della valutazione congiunta del precedente episodio avvenuto durante altra misura (arresti domiciliari esecutivi). Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 354 del 1975, artt. 47-ter e 51-ter
La difesa aveva invocato questi articoli per contestare la revoca; la Corte ha valutato in particolare i principi di affidabilità e compatibilità del comportamento rispetto alla prosecuzione di una misura alternativa, richiamando l'art. 47-ter (revoca in caso di comportamento incompatibile).
Art. 47-ter, comma 6 (richiamato nell'ordinamento penitenziario/ordinamento processuale)
La norma consente la revoca della detenzione domiciliare quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura: è il parametro applicato per valutare l'inaffidabilità del ricorrente.
Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Il fatto che un episodio sia avvenuto durante diversa misura (arresti domiciliari esecutivi) non impedisce che venga valutato nell'ambito della decisione sulla revoca della misura alternativa; rileva la valutazione complessiva del comportamento.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 13951 del 04/02/2015 (Marotta)
Precedente richiamato per l'affermazione che, nella valutazione sulla revoca di una misura alternativa, occorre esaminare il complessivo comportamento del soggetto e non il singolo episodio isolatamente.
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare si fonda sulla valutazione complessiva dell'affidabilità del condannato: più episodi di inosservanza, anche se singolarmente non gravi, possono fondare la revoca se indicano una ripetuta inaffidabilità.
- Comportamenti volti a eludere le conseguenze (segnalazioni false, simulazione di malesseri per giustificare l'allontanamento) sono particolarmente rilevanti e aggravanti ai fini della valutazione di incompatibilità con la misura alternativa.
- Il Tribunale può considerare violazioni commesse in momenti diversi o sotto altre misure cautelari/restrittive: ciò che conta è il quadro complessivo della condotta del soggetto.
- La motivazione deve dimostrare che la misura non potrà più raggiungere il suo scopo rieducativo a causa dell'inaffidabilità del soggetto; le circostanze personali o difficoltà psichiche del ricorrente, se non supportate da documentazione e da comportamenti conformi, difficilmente impediscono la revoca.
- In caso di ricorso rigettato, è possibile la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); pertanto, nei ricorsi è opportuno valutare la concretezza delle argomentazioni e produrre prova documentale a sostegno di giustificazioni comportamentali (es. certificazioni mediche, programmi terapeutici, comunicazioni all'autorità).
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