Sentenza n. 689/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1676/2023, pubblicata l’11.07.2023, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 12.07.2023, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto dell’istante all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il resistente ad adottare ogni conseguente adempimento idoneo a consentirne la fruizione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n. 1676/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 12 luglio 2023. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’amministrazione ad adottare gli adempimenti necessari a consentirne la fruizione. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza in data 16 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione nelle more del giudizio. Ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Pur senza adottare ulteriori misure di ottemperanza o nominare un commissario ad acta, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, ritenendo evidente l’iniziale fondatezza del ricorso, poiché l’amministrazione aveva eseguito il giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza virtuale quando l’amministrazione, inizialmente inadempiente, soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo la proposizione del giudizio.
art. 93 c.p.c.
La condanna alle spese può essere distratta in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale del giudicato da parte dell’amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’iniziale fondatezza della domanda e il comportamento processuale delle parti.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende non necessaria la nomina del commissario ad acta richiesta per l’ipotesi di persistente inadempimento, poiché viene meno l’interesse attuale alle misure sostitutive.
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