Cassazione Penale, Sentenza n. 36436/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Spera era stato condannato per bancarotta documentale semplice in relazione alla societa' "Rasca Group S.r.l.", fallita il 30/11/2017. L'imputato, amministratore formale dal 31/12/2016 al fallimento, avrebbe omesso di tenere e di consegnare al curatore le scritture contabili (in particolare il libro giornale 2016 e 2017). In appello la condanna fu confermata. In cassazione il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione: (1) attribuzione di responsabilita' anche per il 2016 periodo in cui non ricopriva carica formale; (2) la mancata tenuta dei libri sarebbe giustificata dalla presunta inoperativita' della societa' nel 2017; (3) lacunosita' nella ricostruzione dell'elemento soggettivo; (4) mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen. (tenuita' del fatto); (5) sproporzione della pena e vizio nella determinazione della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le doglianze. Ha ritenuto che: l'amministratore di diritto ha l'obbligo di tenere e consegnare le scritture contabili indipendentemente dall'operato dell'amministratore di fatto; per il reato di bancarotta documentale e' sufficiente la colpa (anche negligenza) e non e' necessario dimostrare un intento di occultamento; la censura sul 2016 era generica e priva di prova che i libri fossero gia' mancanti all'atto dell'assunzione; la mancata tenuta del libro giornale 2017 e' rilevante nonostante la presunta inattivita' societaria, poiche' l'obbligo perdura fino alla cancellazione dal registro delle imprese; la richiesta di applicazione dell'art.131-bis e' stata rigettata perche' il fatto non riveste particolare tenuita' per intensita' soggettiva, danno e ripetitivita' della condotta; la quantificazione della pena e' rimessa al giudice di merito e non e' sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Conseguenze processuali: declaratoria di inammissibilita' del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura in ordine alla motivazione di merito.
art. 546 cod. proc. pen.
Dispositivo relativo alla formulazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcune censure generiche e prive dei necessari elementi probatori.
art. 217 Legge fallimentare (bancarotta documentale)
La giurisprudenza e la Corte hanno interpretato il reato di bancarotta documentale come integrabile anche per mera colpa (negligenza) nell'omissione di tenuta/consegna delle scritture contabili.
art. 2214 cod. civ.
Stabilisce l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili; la Corte ha ricordato che tale obbligo si estende fino alla cancellazione della societa' dal registro delle imprese, quindi l'inoperativita' di fatto non esonera dall'obbligo formale.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilita' per particolare tenuita' del fatto: la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilita' perche' erano presenti intensita' dell'elemento soggettivo, entita' del danno e non occasionalita' della condotta.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha osservato che le doglianze sulla pena sollevate in cassazione sono inammissibili se tendono a una nuova valutazione del giudice di merito.
art. 133 cod. pen.
Criteri generali per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che la misura della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito purche' adeguatamente motivata e non illogica.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'amministratore formale di una societa' ha, di per se', l'obbligo giuridico di tenere e consegnare le scritture contabili al curatore fallimentare; la responsabilita' non e' esclusa dal fatto che un "amministratore di fatto" abbia materialmente tenuto la contabilita'.
- Per il reato di bancarotta documentale semplice e' sufficiente la colpa (negligenza) nell'omissione degli obblighi contabili: non e' necessario dimostrare dolo o intento di occultamento.
- L'obbligo di tenuta dei libri contabili perdura anche se la societa' ha di fatto cessato l'attivita'; la tenuta viene meno solo con la cancellazione dal registro delle imprese.
- In cassazione le censure generiche o non supportate da specifici elementi di fatto o prova sono frequentemente dichiarate inammissibili; chi impugna deve allegare e dimostrare concretamente i fatti che contesta.
- La causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto (art.131-bis) e' applicabile solo quando ricorrono condizioni oggettive e soggettive restrittive; entita' del danno, intensita' della colpa e non occasionalita' della condotta ne ostano l'applicazione.
- La quantificazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito e in cassazione non e' sindacabile se sostenuta da congrua e logica motivazione.
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