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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5850/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentata rapina impropria commessa presso l'esercizio Coin il 30/07/2016. Contestano in primo luogo la mancanza di prova circa la condotta violenta attribuita a Potlog (si sostiene che l'unico riscontro probatorio diretto indichi spintonamento operato da Cebotari e che altre dichiarazioni siano de relato), la mancata audizione del testimone oculare Zampieri e l'erronea qualificazione del fatto come tentata rapina impropria piuttosto che come tentativo di furto o percosse. In secondo luogo censurano il trattamento sanzionatorio: eccessività della pena, mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., mancata prevalenza delle attenuanti sulla recidiva e insufficiente riduzione per il tentativo. In subordine chiedono la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha rilevato la genericità dei motivi (art. 606 lett. e) c.p.p.) e l'insufficiente autosufficienza dell'impugnazione (mancanza dei verbali delle sommarie informazioni richiamate). Ha affermato che le doglianze erano in sostanza richieste di rivalutazione fattuale delle prove già esaminate in appello, rimessa al giudice di merito, e che la Corte territoriale aveva correttamente valutato la testimonianza ritenendola attendibile e sufficiente a provare la condotta violenta e la sua finalizzazione a garantirsi l'impunità dopo atti idonei alla sottrazione dei beni. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ritenuto logica la valutazione della Corte d'appello circa la non configurabilità della diminuente del danno lieve (per il valore non trascurabile dei beni e per gli effetti lesivi sulla persona), la congruità della valutazione degli indici di cui all'art. 133 c.p. e la misura della riduzione per il tentativo, nonché il giudizio di equivalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. La Corte ha altresì rilevato che, per assenza di valido rapporto di impugnazione, non poteva pronunciarsi sulla prescrizione invocata in via subordinata.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla non richiesta trattazione orale e alla procedura con contraddittorio scritto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    norma procedurale richiamata per il rito con requisitoria scritta e trattazione in contraddittorio scritto

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    alla base del controllo di legittimità: i ricorrenti hanno invocato vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non autosufficiente quando aggrega vizi diversi o manca di documenti necessari

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    circostanza attenuante riconosciuta in primo grado e valorizzata in sede di merito; la Corte d'appello l'ha ritenuta equivalente alla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    attenuante del danno lieve: la Corte d'appello ne ha escluso l'applicabilità alla luce del valore non trascurabile dei beni e degli effetti lesivi della condotta, decisione ritenuta non sindacabile in cassazione

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    norma sulla recidiva: la Corte d'appello ha ritenuto la recidiva ostativa alla prevalenza delle attenuanti in capo a uno degli imputati

  • art. 69, comma 4 cod. pen.

    menzionata con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 141/2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della disposizione; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque non fondato il motivo sanzionatorio sotto gli altri profili

  • art. 56 cod. pen.

    regola la pena per il tentativo: la Corte d'appello ha motivatamente applicato una riduzione inferiore al massimo in considerazione dello stadio avanzato del tentativo

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per il giudizio di determinazione della pena: la Corte d'appello li ha utilizzati per giustificare la misura della pena in relazione ai precedenti e allo stadio del tentativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che ha consentito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa una rivalutazione sommaria della prova: i giudizi di credibilità e la valutazione fattuale operati dal giudice di merito sono sindacabili solo se il ricorso è autosufficiente e documenta il travisamento con gli atti di causa richiesti.
  • Il motivo fondato sull'art. 606 lett. e) c.p.p. deve essere specifico e non combinare in modo generico vizi diversi (mancanza, contraddittorietà, illogicità e travisamento) senza fornire elementi di prova documentali.
  • L'autosufficienza del ricorso è essenziale: l'omessa produzione in cassazione di documenti decisivi richiamati nel motivo (es. verbali di sommarie informazioni) può determinare l'improcedibilità o l'inammissibilità del gravame.
  • La configurazione dell'attenuante del danno lieve nel reato di rapina richiede valutazione non solo del valore materiale del bene ma anche degli effetti lesivi sulla persona; il mero recupero del bene o il risarcimento non annullano automaticamente la rilevanza del danno.
  • La recidiva, se correttamente accertata, può impedire la prevalenza delle circostanze attenuanti; il rapporto di equivalenza tra attenuanti e recidiva deve essere motivato in base agli indici previsti dall'art. 133 c.p.
  • Se il ricorso è inammissibile per vizi formali o di autosufficienza non è possibile ottenere dal giudice di legittimità una pronuncia sulla prescrizione sopravvenuta invocata in via subordinata.
  • Le spese del giudizio di cassazione e le sanzioni pecuniarie (es. somme alla Cassa delle ammende) possono essere imposte in caso di inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza.

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