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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16578/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza dell'11/10/2022 del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP di Fermo (09/09/2022) di respingere la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 109 e 143 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per aver operato con un interprete non qualificato/occasionale (nullità degli atti e mancata traduzione integrale); 2) vizi nella valutazione degli elementi probatori e della sussistenza dei gravi indizi (artt. 272, 273, 274 c.p.p.), contestando la ricostruzione dei fatti e l'irrilevanza di circostanze favorevoli alla difesa; 3) inosservanza degli artt. 275 commi 3 e 3-bis e 275-bis c.p.p. e vizio di motivazione nella mancata considerazione di misure cautelari alternative e del fatto che l'indagato è incensurato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i tre motivi: il primo (interprete) è improcedibile perché la questione non era stata sollevata tempestivamente (nullità di regime intermedio che va eccepita prima o immediatamente dopo l'atto ai sensi dell'art. 182 c.p.p.) e, comunque, l'appello cautelare non consente di introdurre motivi nuovi; il secondo (contestazione dei gravi indizi) è inammissibile poiché la valutazione di merito e dei fatti non è sindacabile in cassazione in quella sede e l'ordinanza impugnata risultava adeguatamente motivata sulla base degli elementi raccolti (dichiarazioni di testimoni, rinvenimento dei panetti, circostanze concordanti); il terzo motivo (misure alternative) è parimenti generico e inammissibile: il Tribunale ha motivato la necessità della custodia in carcere con il pericolo di reiterazione del reato, la gravità della fattispecie e l'inserimento stabile nel traffico di stupefacenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti: la quantità e la tipologia della sostanza sono state ritenute indici della rilevanza dell'attività di traffico e della sua organizzazione, giustificando misure cautelari gravi.

  • art. 143 c.p.p.

    Disciplina l'assistenza di un interprete: la Corte osserva che la mancata nomina di interprete qualificato costituisce una nullità di regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita tempestivamente (art. 182 c.p.p.), non potendo essere proposta per la prima volta in cassazione nell'appello cautelare.

  • art. 109 c.p.p.

    Richiamato nel motivo relativo all'assistenza linguistica; la Corte non entra nel merito operativo del rispetto della norma perché la questione non è stata tempestivamente dedotta e ricade nelle eccezioni di regime intermedio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro di garanzia processuale (diritto a un giusto processo e comprensione del procedimento): la Corte non ha ritenuto possibile sindacare la presunta violazione in cassazione alla luce dei limiti procedurali e dell'assenza di tempestiva eccezione.

  • artt. 272, 273, 274 c.p.p.

    Norme relative alla prova e alle esigenze cautelari: la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è stata considerata di merito e adeguatamente motivata dal Tribunale, per cui la censura del ricorrente (contestazione dei fatti e delle inferenze) è stata ritenuta inammissibile in cassazione.

  • art. 275 commi 3 e 3-bis e art. 275-bis c.p.p.

    Norme sulle misure cautelari personali e loro graduazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'impossibilità di misure alternative, dovendosi considerare la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione; la censura generica sulla mancata considerazione dell'incensuratezza non è stata accolta.

  • art. 182 comma 2 c.p.p.

    Stabilisce l'onere di eccepire tempestivamente le nullità di regime intermedio: la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile l'eccezione relativa all'interprete non qualificato.

  • art. 609 comma 2 c.p.p.

    Norma che autorizza la Corte di cassazione a decidere questioni nuove soltanto in casi di assoluta imprevedibilità: richiamata per sottolineare i limiti del sindacato in cassazione su questioni non dedotte in sede di appello o in primo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: la Corte ha disposto la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende (Euro 3.000,00).

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione delle spese e del mancato dolo/colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque applicato le conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni cautelari l'appello ha portata devolutiva ristretta: il giudice di merito non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura ma solo a valutare questioni già dedotte e il decisum impugnato; questioni nuove non possono essere sollevate in appello né in cassazione salvo eccezioni molto circoscritte.
  • La mancata nomina di un interprete qualificato è una nullità di regime intermedio: deve essere eccepita prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (art. 182 c.p.p.); la mancata tempestiva eccezione comporta l'improcedibilità della censura in fase di impugnazione successiva.
  • Le questioni di fatto e la valutazione del c.d. 'gravità indiziaria' o della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sono tipicamente insindacabili in cassazione quando si tratta di sindacato di merito sull'apprezzamento probatorio: è necessario concentrare le censure procedurali e giuridiche specifiche e documentate nei gradi di merito.
  • Per ottenere la modifica o la revoca di una misura cautelare è fondamentale proporre argomentazioni concrete e documentate sulle alternative possibili e dimostrare in modo specifico l'inadeguatezza della custodia (es. proposte di misure alternative efficaci, elementi che escludono il pericolo di reiterazione), evitando censure generiche.
  • Quando la custodia è basata su elementi quali grandi quantità o particolare tipologia di stupefacente e indizi di collegamento con organizzazioni di traffico, i giudici tendono a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza delle misure meno afflittive, salvo che la difesa non prospetti e documenti efficacemente soluzioni alternative.

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