Sentenza n. 2250/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 17185/2026 del 21 aprile 2026 con cui il Capo del Settore VIII del Comune di Avola ha revocato l’autorizzazione alla tumulazione n. 155 del 22 maggio 2024 relativa alla salma del signor Andrea Lago, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale qualificato formalmente come revoca, con cui è stata ritirata l'autorizzazione alla tumulazione rilasciata nel 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare autorizzazione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Avola aveva ritirato, dopo quasi due anni, l'autorizzazione alla tumulazione di una salma in un'edicola funeraria. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi di motivazione, nonché dell'art. 21-quinquies della l. 241/1990, lamentando difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di motivazione e sviamento. Ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 21-novies della l. 241/1990 e del principio del legittimo affidamento, nonché delle disposizioni del d.P.R. 285/1990 e del regolamento cimiteriale comunale concernenti i presupposti soggettivi e il consenso dei contitolari del diritto di sepolcro. Il Comune e la controinteressata, erede diretta del concessionario della sepoltura, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. In via preliminare ha affermato che la qualificazione giuridica dell'atto spetta d'ufficio al giudice e deve essere compiuta sulla base del contenuto effettivo e della causa reale del provvedimento, senza essere vincolata dal nomen iuris utilizzato dall'amministrazione. Poiché il ritiro era fondato sull'asserita insussistenza originaria dei presupposti soggettivi per l'autorizzazione, l'atto, pur denominato revoca, è stato riqualificato come annullamento d'ufficio e sottoposto all'art. 21-novies l. 241/1990. L'autorizzazione alla tumulazione era stata adottata il 22 maggio 2024, mentre il ritiro era intervenuto il 21 aprile 2026, a distanza di quasi due anni. Il giudice ha ritenuto tale intervallo eccedente il termine ragionevole previsto per l'autotutela, rilevando che l'amministrazione conosceva ab origine i presupposti giuridici necessari, inclusa la necessità del riconoscimento del diritto di tumulazione da parte di tutti i contitolari. Ha quindi ritenuto prevalenti le esigenze di tutela dell'affidamento della destinataria. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 21-novies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il ritiro di un'autorizzazione fondato sull'originaria insussistenza dei presupposti deve essere qualificato come annullamento d'ufficio, anche se l'amministrazione lo denomina revoca. L'autotutela è illegittima se esercitata, rispetto a un'autorizzazione, oltre il termine ragionevole e, nel caso concreto, quasi due anni dopo l'adozione, con lesione dell'affidamento del destinatario.
artt. 3, 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
Norme invocate dalla ricorrente in tema di motivazione e partecipazione procedimentale; la decisione è stata definita sulla base della tardività dell'annullamento d'ufficio.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Norma invocata per contestare la qualificazione del ritiro come revoca; il giudice ha invece riqualificato l'atto come annullamento d'ufficio.
art. 84 d.P.R. 285/1990
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai presupposti della tumulazione; il giudice ha deciso sulla tardività dell'autotutela senza svilupparne una specifica interpretazione.
art. 93, comma 2, d.P.R. 285/1990
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al diritto di sepolcro e ai contitolari; il giudice ha valorizzato la necessità del consenso di tutti i contitolari quale presupposto già conosciuto dall'amministrazione.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un provvedimento amministrativo spetta d'ufficio al giudice e deve essere determinata sulla base del contenuto effettivo e della causa reale dell'atto, non del nomen iuris attribuito dall'amministrazione o dalle parti.
- Il ritiro di un provvedimento favorevole fondato sull'originaria insussistenza dei presupposti di legittimità costituisce annullamento d'ufficio, anche quando l'amministrazione lo denomini revoca.
- L'annullamento d'ufficio di un'autorizzazione deve essere esercitato entro un termine ragionevole, nel rispetto del limite temporale previsto dall'art. 21-novies l. 241/1990 e considerando l'affidamento del destinatario; l'esercizio quasi due anni dopo il rilascio dell'autorizzazione è tardivo quando l'amministrazione conosceva fin dall'origine i presupposti giuridici rilevanti.
- La tardività dell'autotutela illegittimamente esercitata prevale, nel bilanciamento operato dal giudice, sulle ragioni dell'amministrazione quando queste riguardano presupposti giuridici già conoscibili al momento dell'adozione dell'atto favorevole.
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