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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48049/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. I motivi dedotti: (i) inefficacia della misura per mancata trasmissione al riesame dei verbali di intercettazione ritenuti decisivi; (ii) difetto di autonoma motivazione del G.I.P., avendo questi recepito acriticamente le richieste del P.M.; (iii) insufficiente gravità indiziaria rispetto al delitto associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90, essendo indicata solo la presenza della ricorrente con il marito e la partecipazione a singoli episodi; (iv) sopravvenuto venir meno del pericolo di recidiva per il rilevante lasso temporale trascorso e per il carattere episodico delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché il ricorrente non ha specificato la decisività dei verbali non trasmessi e perché il tribunale del riesame aveva fatto osservare che gli atti trasmessi erano gli stessi considerati dal G.I.P.; ha escluso il vizio per mancata autonoma motivazione perché l'ordinanza del G.I.P. conteneva valutazioni e approfondimenti personali; ha confermato la gravità indiziaria basandosi su plurime conversazioni intercettate che coinvolgevano direttamente la Di Summa e sull'attività di acquisto e finanziamento degli stupefacenti svolta con il convivente Chionna (segnalato per sequestro di circa 1 kg di cocaina), ritenendo configurabile la partecipazione all'associazione di traffico di stupefacenti anche come stabile disponibilità all'acquisto e finanziamento; ha altresì ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e che la custodia carceraria fosse applicabile. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti di cancelleria (art. 94 disp. att.).

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma richiamata per i reati relativi allo stupefacente contestati; il giudice ne ha valutato la sussistenza in termini di gravità indiziaria.

  • art. 74 DPR 309/90

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può ricostruirsi anche tramite la stabile disponibilità all'acquisto/finanziamento delle sostanze, se posta in essere continuativamente avvalendosi delle risorse dell'organizzazione con coscienza e volontà di parteciparvi.

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (disp. att. sul riesame)

    L'obbligo di trasmettere atti al tribunale del riesame riguarda gli atti selezionati dal P.M. per sostenere la sua richiesta e gli elementi a favore dell'indagato; non sussiste obbligo di trasmettere l'intero fascicolo.

  • art. 606 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme di riferimento per i motivi di cassazione dedotti (vizi di motivazione, vizio di procedura e di applicazione del diritto). La Corte ha ritenuto alcuni motivi generici o non specificati sufficientemente.

  • art. 187, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui il ricorrente deve indicare specificamente gli elementi e le caratteristiche dell'atto che si assume vizioso; l'omissione di tali specificazioni rende il motivo generico e infondato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria e per la liquidazione delle spese processuali a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione di atti/intercettazioni al tribunale del riesame è censurabile solo se il ricorrente specifica la decisività e l'effettivo contenuto rilevante degli atti non trasmessi; l'obbligo di trasmissione non è assoluto ma riguarda gli atti selezionati dal P.M. per sostenere la richiesta e gli elementi favorevoli all'indagato.
  • Il vizio per mancata autonoma motivazione è escluso se dall'ordinanza cautelare emergono valutazioni personali e approfondimenti del giudice, ossia non vi è mera ripetizione acritica delle richieste del P.M.
  • Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari la Corte verifica l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito rispetto alla gravità indiziaria, senza procedere a una rinnovata valutazione probatoria; occorre che il giudice di merito abbia esposto le ragioni logiche e giuridiche alla base della misura.
  • La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche da condotte di stabile finanziamento, disponibilità continuativa all'acquisto e supporto logistico al sodalizio, non necessariamente da ruoli organizzativi teoricamente protagonisti.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione) possono giustificare la custodia carceraria quando emerga una stabile dedizione all'attività delittuosa anche in ambito domiciliare.
  • In cassazione i motivi generici o privi di puntuale riferimenti agli elementi decisivi degli atti impugnati vengono dichiarati infondati; è quindi essenziale indicare con precisione quali parti del materiale probatorio sarebbero decisive e perché.

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