Cassazione Penale, Sentenza n. 33805/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di conferma dell'una corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di furto (artt. 624 e 625 n. 4 c.p.) ai danni di Apollonia Rotunno. Il ricorso per cassazione articolava due censure entrambe sul vizio di motivazione: (1) carenza di una piattaforma probatoria grave, precisa e concordante idonea a escludere ragionevoli dubbi, atteso che si sarebbe fondato quasi esclusivamente sulla dichiarazione della persona offesa e sul riconoscimento fotografico, resi oltretutto da persona di avanzata età e pertanto poco attendibili; (2) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., in quanto la ricorrente si sarebbe limitata a sottrarre la collana e a darsi alla fuga, senza particolare abilità di esecuzione né sfruttamento di una situazione di tempo e luogo creata o sfruttata dall'agente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il punto indeducibile poiché riproduceva argomentazioni già svolte in appello e sollecitava una rivalutazione del merito oltre le sue competenze, senza indicare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale. Ha inoltre confermato che la deposizione della persona offesa, se analiticamente valutata e ritenuta attendibile, può da sola fondare la condanna. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la Corte d'appello aveva accertato che la Bianco aveva agito con particolare abilità e agilità distraendo la vittima e approfittando della sua età, non limitandosi a un mero sfruttamento di una situazione esterna. Quanto alla determinazione della pena, la cassazione ha ritenuto corretta la motivazione e la congruità della pena inflitta (1 anno e 8 mesi di reclusione e €200 di multa), che rientra nei limiti edittali. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
La norma disciplina il delitto di furto; è stata richiamata come fatto-base del reato per cui la ricorrente è stata condannata.
art. 625 n. 4 cod. pen. (circostanze aggravanti: uso di destrezza/particolare abilità)
L'aggravante può essere applicata quando il fatto è commesso con particolare abilità o destrezza e/o approfittando della vulnerabilità della vittima: la Corte ha ritenuto che la condotta della ricorrente (distrazione della vittima e sfruttamento della sua età) integrasse tale aggravante.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (regole sul riconoscimento)
Richiamata come parametro processuale: la Corte ha osservato che, pur esistendo regole specifiche per il riconoscimento, la deposizione analitica e il riconoscimento successivo possono essere valutati insieme e la sola testimonianza della persona offesa, se attendibile, può essere idonea a fondare la condanna.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (motivazione sulla determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto che, se la pena resta nei limiti edittali e non si discosta eccessivamente dai minimi, la motivazione è corretta anche se formulata con espressioni generiche quali "pena congrua" o riferimenti alla gravità del reato e alla personalità del reo.
Massime di principio
- La deposizione della persona offesa, se analiticamente esaminata dal giudice e ritenuta precisa e coerente, può costituire prova sufficiente anche se isolata; la cassazione non sostituisce la valutazione del merito se non sussistono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità: è necessario indicare errori logico-giuridici chiari o violazioni di legge per ottenere l'ammissione del ricorso.
- L'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. richiede "particolare abilità" o destrezza e può essere riconosciuta anche quando l'agente distrae la vittima e sfrutta la sua vulnerabilità (es. età avanzata), non solo in presenza di complesse tecniche operative.
- La determinazione della pena è corretta se adeguatamente motivata e rientra nei limiti edittali; formulazioni generiche come "pena congrua" non inficiano la motivazione se il giudice ha comunque indicato elementi che giustificano la scelta.
- Per evitare condanne per inammissibilità e sanzioni processuali, il ricorso per cassazione deve articolare censure nuove e fondate su profili di diritto; la mera riproposizione degli argomenti di merito già valutati in appello è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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