Sentenza del 20/10/2016 n. 21283 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE - Trattamento di fine rapporto - Obbligatorietà del cumulo, in luogo di tassazione separata, se più favorevole al contribuente - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione automatica della tassazione separata al TFR, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto verificare se il cumulo del TFR con gli altri redditi dell'anno, mediante tassazione ordinaria, fosse più favorevole. I giudici di merito avevano ritenuto necessaria un'espressa scelta del contribuente nella dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea l'interpretazione dei giudici di merito. Per il TFR da lavoro dipendente, il contribuente non deve presentare una specifica richiesta per ottenere la tassazione ordinaria: l'Amministrazione deve applicare il cumulo con gli altri redditi dell'anno quando esso risulti più favorevole rispetto alla tassazione separata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per verificare concretamente quale regime fosse più conveniente e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella versione applicabile al TFR percepito nel 2002
"Sono soggetti a tassazione separata i trattamenti di fine rapporto erogati ai dipendenti"; inoltre, per determinate categorie di redditi, gli uffici possono far concorrere tali redditi alla formazione del reddito complessivo dell'anno se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
La tassazione separata costituisce il regime ordinario per il TFR, ma l'Amministrazione deve applicare la tassazione ordinaria mediante cumulo con gli altri redditi dell'anno quando questa risulti più favorevole. Per il TFR il contribuente non ha l'onere di formulare un'apposita richiesta.
Art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
"Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono ... facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente".
La disposizione, applicabile nella numerazione successiva e sostanzialmente identica all'art. 16 per la questione esaminata, impone agli uffici di confrontare i due regimi e applicare quello fiscalmente più favorevole al contribuente.
Art. 2120 del codice civile
Richiamato dalla disciplina fiscale quale disposizione definitoria del trattamento di fine rapporto.
Il TFR è considerato una somma maturata progressivamente durante il rapporto di lavoro e corrisposta alla cessazione; tale caratteristica giustifica il particolare regime di tassazione separata, temperato dall'obbligo di applicare il cumulo se più vantaggioso.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale prevede che l'Amministrazione applichi il regime più favorevole al contribuente, l'ufficio deve effettuare il confronto tra i diversi metodi di tassazione e non può applicare automaticamente quello ordinario o quello separato senza verifica.
- Per il TFR da lavoro dipendente, la tassazione separata è il regime normalmente previsto, ma deve essere sostituita dalla tassazione ordinaria cumulata con gli altri redditi dell'anno se il calcolo risulta più conveniente per il contribuente.
- L'assenza di una richiesta espressa nella dichiarazione non impedisce, per il TFR, l'applicazione del regime ordinario più favorevole; l'onere di scelta espressa riguarda invece altre categorie di redditi espressamente individuate dalla legge.
- In casi analoghi è necessario ricostruire i redditi dell'anno di percezione e calcolare comparativamente l'imposta dovuta con tassazione separata e con tassazione ordinaria, perché il principio favorevole opera solo se il cumulo è effettivamente più conveniente.
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