Cassazione Penale, Sentenza n. 21152/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza volta al riconoscimento della disciplina del reato continuato tra più sentenze che hanno giudicato: 1) reati di detenzione illegale di armi, detenzione abusiva e ricettazione (commessi 12/03/2013); 2) partecipazione ad associazione mafiosa e traffico di stupefacenti (commessi fino a maggio 2011, con periodo di partecipazione affermato aprile 2010 - giugno 2014); 3) omicidio aggravato da finalità mafiosa e detenzione/porto d'arma (21/06/2012). Il ricorrente ha censurato il GIP per vizio di motivazione e violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., perché il giudice ha richiamato principi generali sulla necessità di verifica “in concreto” della programmazione ab origine dei reati-fine ma non ha valutato né motivato rispetto alle specifiche allegazioni difensive e alla documentazione prodotta (ruolo operativo di Bottino come esecutore, strumentalità delle armi, valutazioni già espresse dalla Corte d'appello in sede di rinvio e dalla Corte di cassazione in precedenti passaggi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al GIP del Tribunale di Napoli, in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto che il GIP non abbia svolto una valutazione effettiva e complessiva delle allegazioni difensive e delle valutazioni già compiute in sede cognitoria né abbia motivato le ragioni per escludere il vincolo della continuazione tra le sentenze indicate. Il giudice dell'esecuzione è pertanto obbligato a riesaminare l'istanza valutando tutti gli elementi significativi e a fornire motivazione concreta in caso di disconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il vincolo di continuazione richiede che i reati successivi risultino programmati "ab origine" al momento dell'ingresso nell'associazione; l'appartenenza al sodalizio non determina automaticamente la continuazione per tutti i reati commessi nell'ambito associativo.
art. 671 cod. proc. pen.
Regola le istanze al giudice dell'esecuzione: il giudice, pur nella sua libertà di valutazione, deve valutare concretamente le allegazioni difensive e motivare se si discosta dalle valutazioni già compiute in sede cognitiva.
Corte di Cassazione, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Individua gli indicatori concreti necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione ab origine); non è sufficiente valorizzare solo alcuni indici.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano)
Sul rapporto tra reato associativo e reati-fine: la continuazione può essere riconosciuta solo se ogni specifico reato-fine è stato programmato ab origine all'atto dell'ingresso nel sodalizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 (Giglia)
Conferma la necessità di verifica puntuale e concreta degli elementi volti a dimostrare la programmazione ab origine dei reati-fine.
Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021 (Raiano)
Ribadisce i criteri di valutazione della continuazione e la necessità di valutazione complessiva degli indici probatori.
Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo Giudice)
Ulteriore giurisprudenza che segnala l'esigenza di accertamento concreto degli elementi che compongono la continuazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)
Stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con le valutazioni del giudice di cognizione e motivare adeguatamente le ragioni della diversa decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023 (Bifone)
Riafferma l'obbligo motivazionale del giudice dell'esecuzione rispetto alle valutazioni compiute in sede cognitiva.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023 (Palermo)
Conferma i principi sul rapporto tra decisioni di cognizione e giudizio di esecuzione e sull'onere motivazionale in caso di disattesa richiesta di riconoscimento della continuazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 1446 del 06/10/2020 (in sede rescindente)
In un precedente passaggio la Corte aveva già ritenuto configurabile la continuazione fra il reato associativo e il reato di detenzione di armi contestato al Bottino, valorizzando coincidenza spazio-temporale e funzionalizzazione delle armi agli scopi associativi.
Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013
Imposta regole sulla composizione del giudice dell'esecuzione quando decide su determinate istanze; la Cassazione ha disposto il rinvio perché il nuovo esame sia svolto in diversa composizione come previsto dalla pronuncia costituzionale.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati-fine richiede la prova che i reati-fine siano stati programmati "ab origine" al momento dell'ingresso nel sodalizio; la mera appartenenza non è sufficiente.
- Il giudice dell'esecuzione deve effettuare una verifica concreta e complessiva degli indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ruolo dell'imputato, strumentalità degli strumenti) e motivare in modo effettivo ogni esclusione della continuazione rispetto a valutazioni già svolte in sede cognitiva.
- Elementi fattuali utili a sostenere la continuazione: ruolo operativo dell'imputato (es. esecutore/killer), coincidenza temporale nel periodo di partecipazione associativa, strumentalità delle armi rispetto agli scopi dell'associazione, valutazioni precedenti della corte d'appello o della Cassazione che valorizzano continuità funzionale delle condotte.
- Se il giudice di esecuzione intende discostarsi dalla valutazione del giudice di cognizione, è necessario che fornisca motivazione specifica e confronti le risultanze dei provvedimenti in cui tali valutazioni sono contenute.
- In fase esecutiva la difesa deve allegare e documentare chiaramente gli elementi che possono dimostrare l'unicità del disegno criminoso; l'omessa valutazione di allegazioni rilevanti può giustificare l'annullamento con rinvio in Cassazione.
- La misura cautelare della revisione motivazionale: la Corte suprema interviene quando il provvedimento di esecuzione richiama principi generali senza applicarli al caso concreto o ignora valutazioni di merito già emerse in sede di cognizione.
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