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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16964 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Lombardia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che, per le annualità 2000-2002, la tassa automobilistica dovesse essere pagata dalla società di leasing risultante proprietaria dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico, e non dai locatari-utilizzatori. La sentenza d'appello aveva invece ritenuto obbligato l'utilizzatore, quale titolare del dominio utile sul veicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che, per i rapporti anteriori al 15 agosto 2009, in caso di leasing il soggetto passivo della tassa automobilistica era il concedente proprietario risultante dal PRA. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché il principio applicato si era formato dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 32, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53

    Erano tenuti al pagamento del tributo tutti coloro i quali risultassero, dal pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo.

    La norma individuava come soggetto passivo il proprietario risultante dal PRA. Nei contratti di locazione finanziaria, tale soggetto era la società concedente, mentre l'utilizzatore aveva soltanto un diritto relativo di godimento.

  • L. 28 febbraio 2009, n. 7, art. 7, comma 2

    Ha esteso la soggettività passiva tributaria anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

    La disposizione ha natura innovativa e sostanziale e si applica soltanto dal 15 agosto 2009, data della sua entrata in vigore; non può essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti.

  • Cassazione, sentenza n. 4507 del 2012

    Nel caso di autoveicolo concesso in locazione finanziaria, soggetto passivo fosse il concedente e non l'utilizzatore.

    Il precedente ha fissato il principio secondo cui, prima del 15 agosto 2009, la tassa automobilistica sui veicoli in leasing gravava sulla società proprietaria-concedente.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche relative a periodi anteriori al 15 agosto 2009, nei contratti di leasing il soggetto obbligato era normalmente la società concedente risultante proprietaria dal PRA, non l'utilizzatore.
  • L'estensione dell'obbligo tributario all'utilizzatore introdotta nel 2009 non opera retroattivamente, perché costituisce una modifica sostanziale della disciplina.
  • Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo occorre verificare la normativa vigente nell'anno d'imposta e la posizione risultante dal Pubblico Registro Automobilistico.
  • Il fatto che l'utilizzatore disponga materialmente del veicolo o ne abbia il godimento economico non basta, secondo la disciplina previgente, a renderlo soggetto passivo della tassa.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità chiarisce la regola applicabile dopo l'inizio della controversia, il giudice può compensare integralmente le spese processuali.

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