Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5494/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso dal Questore della Provincia di Napoli dell’istanza di voltura della licenza per il commercio di oggetti preziosi ex art. 127 TULPS e contestuale ordine di cessazione di attività in essere, nonché di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

Giustizia amministrativa202605169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della voltura della licenza di pubblica sicurezza per il commercio di oggetti preziosi ex art. 127 TULPS e contestuale ordine di cessazione dell'attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego di voltura della licenza per il commercio di oggetti preziosi e l'ordine di cessazione dell'attività. Aveva inoltre dedotto, con motivi aggiunti, che sulle istanze del 19 novembre 2024 e del 10 marzo 2025 si fosse formato il silenzio-assenso, non considerato dall'amministrazione. Quanto al ricorso introduttivo, aveva contestato anche la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 in relazione a una vicenda penale menzionata nel provvedimento. Dagli atti risultava tuttavia che la vendita di preziosi era stata svolta continuativamente da un familiare del richiedente, privo della licenza di pubblica sicurezza, e che le SCIA presentate riguardavano soltanto articoli di bigiotteria; risultava inoltre contestata la non corretta vigilabilità di uno dei due esercizi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il diniego perché la licenza ex art. 127 TULPS è personale e richiede che l'attività sia esercitata in concreto dal soggetto in possesso dei requisiti sottoposti al controllo di pubblica sicurezza. La vendita di preziosi da parte di un familiare privo del titolo viola l'art. 8 TULPS e vanifica il controllo preventivo; ne consegue anche la legittimità dell'ordine di cessazione dell'attività abusiva. Poiché tale ragione è autonomamente sufficiente a sostenere il provvedimento plurimotivato, le censure sulle ulteriori ragioni ostative sono rimaste assorbite. È stata respinta la censura ex art. 10-bis: il preavviso aveva già anticipato la medesima ragione ostativa risultata dirimente, senza difformità rilevante rispetto al provvedimento finale. Sono stati respinti anche i motivi aggiunti: la licenza di pubblica sicurezza è necessaria in aggiunta al titolo commerciale e non può formarsi per silenzio-assenso, poiché l'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude tale meccanismo per i procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza. La SCIA produce gli effetti dell'autorizzazione di pubblica sicurezza soltanto nei casi in cui la Tabella A del d.lgs. n. 222/2016 preveda il regime di SCIA, ipotesi non ricorrente per la vendita di oggetti preziosi. La società è stata condannata a pagare le spese processuali, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 127 TULPS

    la licenza per il commercio di oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS, rilasciata dal Questore, opera in un settore di spiccata delicatezza ordinamentale e presenta natura marcatamente personale, essendo rimessa alla verifica dei requisiti soggettivi del soggetto che in concreto esercita l'attività, sul quale si appunta il controllo di pubblica sicurezza

    La licenza richiede una verifica dei requisiti soggettivi della persona che esercita effettivamente l'attività e non può essere sostituita dalla sola titolarità commerciale.

  • art. 8 TULPS

    tale circostanza integra la violazione del carattere personale dell'autorizzazione di polizia sancito dall'art. 8 TULPS, a mente del quale le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dare luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge

    L'autorizzazione di polizia non è trasmissibile né può essere esercitata tramite rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge; la dissociazione tra intestatario ed esercente vanifica il controllo di pubblica sicurezza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    l'amministrazione ha invero posto a fondamento del diniego, tra le altre, la medesima ragione ostativa dianzi scrutinata già ritualmente anticipata in sede procedimentale, sicché il contraddittorio si è correttamente instaurato proprio sul profilo poi risultato dirimente, senza alcuna eterogeneità (quanto al predetto rilievo ostativo) fra la ragione preannunciata e quella definitivamente assunta, per l’effetto è infondata la censura di ordine formale, non ravvisandosi alcuno scostamento sul punto del provvedimento finale rispetto al contenuto del preavviso

    La censura per violazione del preavviso di rigetto è infondata quando la ragione ostativa decisiva del provvedimento finale era stata già anticipata e sottoposta al contraddittorio procedimentale.

  • voce n. 35 della Tabella A allegata al d.lgs. 222/2016

    il regime amministrativo dell'attività di vendita di oggetti preziosi, individuato dalla voce n. 35 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222 del 2016, richiede - in ciascuna delle ipotesi ivi contemplate (esercizi di vicinato, media o grande struttura di vendita, attività economica già avviata) - l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 127 TULPS, in aggiunta al titolo commerciale e non in sua sostituzione

    Per la vendita di oggetti preziosi, in tutte le ipotesi contemplate dalla voce n. 35, l'autorizzazione di pubblica sicurezza è richiesta cumulativamente e non è sostituita dal titolo commerciale.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. 222/2016

    per tale regime, tanto la parte introduttiva della Tabella A quanto l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto rinviano espressamente all'istituto del silenzio-assenso “ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato”, con la conseguenza che l'operatività del meccanismo di tacito assenso resta integralmente assoggettata ai limiti posti dalla norma richiamata

    Il rinvio al silenzio-assenso contenuto nel decreto opera soltanto nei limiti stabiliti dall'art. 20 della legge n. 241/1990.

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    il comma 4 dell'art. 20 della L. n. 241 del 1990 esclude testualmente l'applicazione dell'istituto invocato agli atti e ai procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza, ne discende che il rilascio della licenza ex art. 127 TULPS, quale autorizzazione di polizia, esige sempre un provvedimento espresso, non potendo il titolo formarsi in via tacita

    Il silenzio-assenso non si applica ai procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza; la licenza ex art. 127 TULPS deve quindi essere rilasciata con provvedimento espresso.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 222/2016

    la SCIA produce anche gli effetti dell'autorizzazione di pubblica sicurezza nei soli casi in cui “l'allegata tabella A preveda un regime di Scia”: ipotesi che non ricorre nella specie, giacché la voce n. 35 richiede l'autorizzazione ex art. 127 TULPS in aggiunta - e non in sostituzione - del titolo commerciale, così confermando la persistente natura di autorizzazione espressa della licenza di polizia

    La SCIA assorbe gli effetti dell'autorizzazione di pubblica sicurezza soltanto quando la Tabella A prevede espressamente un regime di SCIA; per la vendita di oggetti preziosi resta necessaria la licenza espressa.

Massime di principio

  • La licenza di pubblica sicurezza per il commercio di oggetti preziosi è personale e presuppone che l'attività sia esercitata in concreto dal soggetto sottoposto alla verifica dei requisiti soggettivi; non è ammessa la dissociazione informale tra intestatario del titolo ed esercente, né la trasmissione o la rappresentanza al di fuori dei casi previsti dalla legge.
  • L'esercizio della vendita di oggetti preziosi da parte di un soggetto privo della licenza personale legittima il diniego del titolo richiesto e l'ordine di cessazione dell'attività abusiva.
  • Quando un provvedimento è fondato su più ragioni autonome e indipendenti, la tenuta di una sola ragione sufficiente a sostenerlo impedisce l'annullamento; le censure rivolte contro le ulteriori ragioni restano assorbite.
  • La censura di violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è infondata, quanto alla ragione ostativa decisiva, se questa è stata anticipata nel preavviso di rigetto e il contraddittorio si è svolto sul medesimo profilo.
  • Il silenzio-assenso non può formare la licenza di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi, poiché i procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza sono esclusi dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 e il titolo richiede un provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.