Sentenza n. 11265/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - n. 6649/2024 pubblicata in data 6/6/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 6649/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 6649/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 18 ottobre 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il Ministero non ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi domandato l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'inottemperanza del Ministero risultava documentalmente accertata. Il Collegio ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per euro 1.500,00 complessivi, oltre agli interessi legali dovuti, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale mancato adempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Non sono state applicate penalità di mora, ritenendone allo stato insussistenti i presupposti, ferma la possibilità di richiederle in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata quale fondamento della Carta elettronica del docente attribuita alla ricorrente in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso infruttuoso consente di procedere all'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento spontaneo.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone all'amministrazione di conformarsi puntualmente al contenuto del titolo giudiziale entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta della parte vittoriosa, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta senza compenso e con facoltà di delega, individuando un organo dell'amministrazione competente ad adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
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