Cassazione Civile, Ordinanza n. 06560/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da tre docenti di religione della scuola pubblica per ottenere il risarcimento del danno da abuso nella reiterazione, per oltre 36 mesi, di contratti di lavoro a tempo determinato. Il Tribunale aveva accolto la domanda riconoscendo un risarcimento pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto; la Corte d'appello aveva confermato. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., oltre del principio dispositivo e dell'onere di allegazione. In sostanza, sosteneva che i contratti non potessero essere imputati alla quota del 70% della dotazione organica riservata ai ruoli, e che sarebbe spettato alle docenti provare che la vacanza di organico dipendeva da tale quota; inoltre lamentava che non fosse stato dimostrato l'abuso né il danno da mancata stabilizzazione. Le intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha disatteso integralmente il ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza, anche alla luce della sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19, affermando che nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica l'abuso si configura sia quando i rapporti annuali siano reiterati per più di tre annualità senza concorso triennale, sia quando vi siano assunzioni infrannuali o discontinue per ragioni di eccedenza, purché la durata complessiva superi le tre annualità. In tali casi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre al maggior danno se provato, senza trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato. La Corte ha inoltre precisato che, nelle assunzioni infrannuali motivate da causale sostitutiva o dalla necessità di completare procedure concorsuali, spetta al Ministero provare la legittimità della causale. Nel caso concreto, essendo pacifico il reiterarsi di contratti ben oltre il triennio senza indizione di concorsi, non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, perché le intimate non hanno resistito. È stato anche escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dello Stato e delle amministrazioni equiparate.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
non vi è violazione dell'onere della prova quando l'abuso risulta dal reiterato uso di contratti a termine oltre il triennio senza concorso; nelle assunzioni infrannuali, la legittimità della causale deve essere provata dal Ministero.
art. 115 c.p.c.
la censura relativa alla valutazione delle prove non integra di per sé violazione di legge, perché il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o processuale correttamente dedotto.
L. 186/2003
la disciplina speciale dei docenti di religione prevede contratti annuali confermabili e concorsi triennali; la loro mancata indizione, con protrazione del lavoro a termine oltre tre annualità, integra abuso.
art. 32, comma 5, L. 183/2010
costituisce parametro di liquidazione del danno eurounitario da abuso del contratto a termine nel pubblico impiego scolastico.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
richiamato quale norma successiva che recepisce i parametri risarcitori già individuati per l'abuso del termine.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica allo Stato e alle amministrazioni parificate, che operano tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo, non applicabile nel caso dell'amministrazione ricorrente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel regime speciale di reclutamento dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione di contratti a termine oltre tre annualità scolastiche, senza l'indizione del concorso triennale previsto dalla legge, integra abuso della contrattazione a termine.
- L'abuso può configurarsi sia in presenza di rapporti annuali rinnovati senza soluzione di continuità, sia in presenza di assunzioni discontinue o infrannuali, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità.
- Quando il lavoratore allega l'abuso nella reiterazione del termine e la fattispecie rientra nel modello legale della specialità del reclutamento, non è necessaria un'ulteriore prova del mancato concorso o della vacanza di organico oltre quanto imposto dal sistema normativo; l'illecito si radica nell'inosservanza dell'obbligo di concorso.
- Nelle assunzioni infrannuali giustificate da causali sostitutive o da esigenze di completamento delle procedure di immissione in ruolo, l'onere di provare la legittimità della causale grava sull'amministrazione datrice di lavoro.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sindacare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, che resta censurabile solo attraverso i corretti vizi motivazionali o processuali.
- In caso di abuso del contratto a termine nel settore considerato, il rimedio è il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
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