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Sentenza

Sentenza n. 1206/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico per ulteriori 7,16 mq di plateatico, unitamente ai pareri della Polizia Locale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, già autorizzata dal 2018 a occupare una porzione di area demaniale comunale destinata a plateatico, ha impugnato il diniego opposto dal Comune alla richiesta di ampliamento di ulteriori 7,16 mq, relativi a un piccolo triangolo confinante con un'altra attività. Il diniego era motivato dall'incompatibilità dell'occupazione con le condizioni di viabilità e traffico e, in particolare, dalla necessità di garantire la fruibilità in sicurezza di un passo carrabile. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 22 del codice della strada, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento, violazione del buon andamento e dell'obbligo di trasparenza. La ricorrente ha contestato che l'ampliamento potesse interferire con il passo carrabile, sostenendo che il Comune avrebbe erroneamente imposto un andamento lineare al percorso di accesso e avrebbe favorito l'esercizio frontistante. Con il secondo motivo sono stati dedotti il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per mancata considerazione concreta delle osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi. Il Comune ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'autorizzazione richiesta sarebbe comunque scaduta il 31 dicembre 2021; tale questione non è stata esaminata in via decisiva, essendo il ricorso ritenuto infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Comune non avesse negato l'ampliamento perché il percorso verso il passo carrabile dovesse necessariamente essere lineare, ma perché lo spazio antistante e vicino al cancello era necessario per le manovre di ingresso dei veicoli in condizioni di assoluta sicurezza. La particolare conformazione del passo carrabile, con cancello affacciato sul marciapiede, rampa prossima a una strada con andamento curvilineo e interferenza con la corrente di traffico, giustificava la necessità di mantenere libera l'area richiesta. Il diniego non è stato quindi ritenuto affetto da difetto di istruttoria, travisamento, illogicità o irragionevolezza, né riconducibile alla volontà di favorire l'attività frontistante. Il Comune ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità tecnica, bilanciando l'interesse privato allo sfruttamento dell'area pubblica con le primarie esigenze di sicurezza della viabilità e degli avventori, prevalenti rispetto all'interesse della società. La domanda cautelare era già stata respinta per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del pregiudizio grave e irreparabile. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione alle concrete esigenze di sicurezza derivanti dalla conformazione del passo carrabile e dell'area viaria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni non è stata ritenuta idonea a evidenziare un vizio del provvedimento, poiché le esigenze sostanziali poste a fondamento del diniego risultavano adeguatamente individuate.

  • art. 22 codice della strada

    La disciplina del passo carrabile è stata considerata quale parametro per garantire l'accesso e le manovre dei veicoli in condizioni di sicurezza.

  • art. 73 c.p.a.

    La mancata replica della ricorrente alla memoria comunale sulla sopravvenuta carenza di interesse è stata valorizzata dal Collegio, pur senza definire il giudizio su tale base.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla trattazione da remoto della causa.

Massime di principio

  • Nel valutare una richiesta di occupazione di suolo pubblico incidente su un passo carrabile, l'amministrazione può negare l'occupazione anche quando l'accesso dei veicoli avvenga mediante una traiettoria obliqua, se lo spazio antistante o prossimo al cancello risulti concretamente necessario alle manovre di ingresso e all'utilizzo in sicurezza del passo.
  • La particolare conformazione geometrica del passo carrabile, della rampa, del cancello e della strada può costituire adeguato presupposto tecnico per mantenere libera una porzione di suolo pubblico, quando ciò sia necessario a tutelare la sicurezza della viabilità e degli utenti.
  • L'interesse del privato a utilizzare a fini commerciali una porzione di area pubblica è recessivo rispetto alle esigenze primarie di sicurezza della circolazione e degli utenti, purché la limitazione sia fondata su una valutazione tecnica concreta e non manifestamente illogica o irragionevole.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione in materia di sicurezza della viabilità non può sostituire la valutazione amministrativa e conduce all'annullamento solo in presenza di errori sui fatti, carenza istruttoria, illogicità, irragionevolezza o manifesta contraddittorietà.
  • Il diniego di occupazione di suolo pubblico è adeguatamente motivato quando individua la concreta interferenza tra l'occupazione richiesta e le manovre necessarie alla fruizione sicura di un passo carrabile, senza che sia necessario aderire alla ricostruzione tecnica prospettata dal richiedente.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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