Sentenza del 18/09/2015 n. 18361 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ritenuta operata dal comune ex art. 11, comma 7, legge n. 413 del 1991 - Controversia sulla legittimità della ritenuta - Litisconsorzio necessario con il comune - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso della ritenuta del 20% applicata dal Comune di Verucchio sulle somme percepite nel 1996 a seguito di un accordo transattivo relativo a indennità di esproprio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto necessario il litisconsorzio con il Comune e aveva ordinato all'Agenzia delle Entrate di notificargli l'appello. Poiché tale notificazione non era stata effettuata nel termine, il giudice d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile e improcedibile. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa decisione, sostenendo che il Comune non fosse un litisconsorte necessario e che la controversia fosse scindibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il Comune, avendo operato la ritenuta, era soltanto sostituto d'imposta e non ente impositore: il rapporto tributario faceva capo all'Amministrazione finanziaria dello Stato. Pertanto, tra Comune e contribuenti non sussisteva litisconsorzio necessario. L'appello dell'Agenzia, proposto senza notificazione al Comune, non doveva essere dichiarato inammissibile o improcedibile. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5, 6, 7 e 9
Il comma 7 stabilisce che gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme, devono operare una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, salvo che essa operi come acconto in caso di opzione per la tassazione ordinaria.
La norma assoggetta a imposizione le plusvalenze e le somme derivanti da espropriazioni, cessioni volontarie o acquisizioni coattive di terreni destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane e impone all'ente erogante di effettuare la ritenuta.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, nel testo richiamato dalla legge n. 413 del 1991
Le plusvalenze derivanti dalle indennità di esproprio e dalle somme equiparate sono ricomprese tra i redditi diversi imponibili ai fini dell'IRPEF.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 1
Il sostituto d'imposta è colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, anche a titolo di acconto.
Il Comune che effettua la ritenuta agisce come sostituto d'imposta; non diventa per ciò stesso il titolare del rapporto impositivo principale, che resta riferibile all'Amministrazione finanziaria e al contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 53, comma 2
L'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
L'obbligo di evocare in appello tutte le parti del primo grado non elimina la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili. Se la parte non è litisconsorte necessario ed è estranea al rapporto sostanziale dedotto, non occorre integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
Artt. 331 e 332 c.p.c.
Le regole sull'integrazione del contraddittorio e sulla notificazione dell'impugnazione si applicano in funzione della natura inscindibile o scindibile della controversia; non impongono automaticamente la partecipazione di ogni soggetto presente nel primo grado.
Massime di principio
- Quando un ente locale effettua una ritenuta fiscale su somme corrisposte al contribuente, normalmente opera come sostituto d'imposta e non come ente impositore: il rapporto tributario principale resta con l'Amministrazione finanziaria.
- La controversia sulla legittimità della ritenuta o sul rimborso può essere decisa senza la partecipazione necessaria del sostituto d'imposta, poiché tra sostituto, sostituito e Fisco non si configura automaticamente un litisconsorzio necessario.
- La presenza del sostituto d'imposta nel giudizio di primo grado non rende necessariamente inscindibile la causa in appello. Occorre verificare se la decisione riguarda il rapporto tributario principale o una posizione autonoma del sostituto.
- L'omessa notificazione dell'appello al sostituto non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, soprattutto quando il termine per impugnare è decorso e il sostituto è estraneo al rapporto sostanziale oggetto del giudizio.
- Per stabilire chi debba partecipare necessariamente al processo tributario bisogna distinguere tra titolare del rapporto impositivo, sostituto d'imposta e altri soggetti coinvolti nella riscossione o nell'erogazione: la loro presenza processuale dipende dalla concreta natura della domanda.
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