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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29925/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Ricorso dichiarato inammissibile. Confermata la condanna pronunciata in primo grado: pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, con interdizione dai pubblici uffici per 2 anni. Condanna al pagamento delle spese processuali e liquidazione di una somma a titolo di contributo spese (da determinare nel provvedimento), oltre alle statuizioni accessorie disposte dai giudici di merito.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in secondo grado, della condanna per i reati di tentata induzione indebita a dare o promettere utilita (artt. 56 e 319-quater c.p.) e turbata liberta degli incanti tentata (artt. 56 e 353 c.p.). L'imputato, nella qualita di custode giudiziario delegato alla vendita di un appartamento pignorato, in concorso con Vincenzo Castaldo, sarebbe intervenuto per indurre il proprietario di fatto (Vincenzo Gizzi) a versargli 28.000 euro affinche un terzo fiduciario subentrasse all'aggiudicatario, impedendo cosi il rilascio dell'immobile. In cassazione si deducevano travisamento delle risultanze (interpretazione delle intercettazioni), inosservanza delle norme sull'iter dell'azione tentata e sul ravvedimento operoso/desistenza, la ricorrenza del reato impossibile per l'impossidenza del proprietario e la richiesta del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.

Norme richiamate

  • art. 319-quater cod. pen.

    Il fatto e stato ritenuto riconducibile alla tentata induzione indebita: il reato presuppone abuso della qualita o dei poteri del pubblico ufficiale e la creazione di uno stato di soggezione nella vittima mediante richieste perentorie e pressioni psicologiche

  • art. 56 cod. pen.

    Applicato in quanto i fatti sono stati ritenuti tentati; la Corte ha esaminato il tema della desistenza spontanea e ha ritenuto infondata la ricostruzione difensiva

  • art. 353 cod. pen.

    Contestata la turbata liberta degli incanti in forma tentata in relazione agli atti idonei a turbare la procedura di gara

  • art. 322 cod. pen.

    Richiamato a confronto: la Corte ha escluso la qualificazione come istigazione alla corruzione, evidenziando che tale fattispecie presuppone rapporto paritetico tra le parti mentre nel caso concreto risultava uno squilibrio di posizioni

  • art. 175 cod. pen.

    Il beneficio della non menzione e strumentale all'emenda e rimesso al giudice di merito; la mancata prospettazione in appello del ravvedimento operoso ha precluso l'esame in Cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro valutativo dal giudice di merito per motivare il diniego del beneficio della non menzione (gravita della condotta e inserimento del ricorrente nel mondo del lavoro)

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La censura sulla motivazione puo essere esaminata in Cassazione solo se attiene a illogicita manifesta; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito non presentassero tale vizio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai limiti di enunciazione delle doglianze in cassazione e alla necessita di sintesi nelle censure riguardanti motivazione e travisamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali della parte ricorrente in caso di inammissibilita del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non puo rivedere liberamente la valutazione del merito: chi denuncia travisamento della prova deve indicare esattamente l'atto, il dato probatorio incompatibile, darne prova e spiegare perche compromette decisivamente la motivazione
  • La distinzione fra induzione indebita e istigazione alla corruzione si basa sul rapporto fra le parti: l'induzione richiede uno squilibrio e pressioni del pubblico ufficiale; l'istigazione presuppone rapporto paritetico e mercimonio del pubblico potere
  • Perche la desistenza o il ravvedimento escludano la punibilita del tentativo (art. 56) occorre dimostrare che l'interruzione del proposito criminoso sia avvenuta per volontà dell'agente prima della consumazione, non per circostanze esterne
  • Il beneficio della non menzione e discrezionale e va chiesto e motivato nei gradi di merito; la mancata prospettazione in appello puo precluderne l'esame in Cassazione
  • La prova puo essere valutata nel suo complesso: intercettazioni, atti esecutivi, dichiarazioni della persona offesa e di terzi, se concordi, possono giustificare la ricostruzione della responsabilita anche quando singoli elementi possano avere piu interpretazioni

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