Cassazione Penale, Ordinanza n. 09003/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha rettificato il dispositivo della precedente sentenza n. 19208/2022, precisando che l'annullamento con rinvio non era generale ma limitato al nuovo esame della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il testo riguarda un procedimento incidentale di correzione di errore materiale relativo a una precedente sentenza di cassazione del 6/4/2022. Da quanto emerge, il ricorso originario dell'imputato aveva censurato esclusivamente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, e la Corte di cassazione lo aveva accolto. Nella formulazione del dispositivo della sentenza e nel ruolo d'udienza, tuttavia, era stata riportata in modo impreciso una formula di annullamento con rinvio non espressamente limitata a tale attenuante. La Corte, investita della richiesta di correzione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ha quindi verificato che si trattava di un mero errore materiale, poiché la motivazione della sentenza di legittimità mostrava chiaramente che l'annullamento era stato disposto solo in relazione alla circostanza attenuante contestata. La decisione correttiva ha precisato che l'annullamento con rinvio deve intendersi limitato alla valutazione della suddetta attenuante.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di cassazione.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
Costituisce la circostanza attenuante oggetto dell'originario motivo di ricorso e della successiva correzione del dispositivo, che deve essere limitata al suo mancato riconoscimento.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di una sentenza di cassazione può essere corretto quando il testo della motivazione rende inequivoco il contenuto effettivo della decisione e la divergenza riguarda solo la formulazione esterna del dispositivo.
- Quando il ricorso originario investe unicamente una specifica questione, l'annullamento con rinvio deve essere interpretato e, se necessario, corretto come limitato a quella sola questione, senza estensione ad altri capi della decisione.
- La correzione ex art. 625-bis c.p.p. non modifica il decisum sostanziale, ma allinea il dispositivo alla reale portata della pronuncia di legittimità desumibile dalla motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →