Cassazione Civile, Ordinanza n. 13512/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva chiesto all'Ufficio il declassamento catastale del proprio appartamento da categoria A/1 a categoria A/2; il diniego era stato impugnato dinanzi al giudice tributario. La C.T.P. aveva respinto il ricorso e la C.T.R. del Lazio aveva confermato il rigetto ritenendo adeguato il classamento in A/1, valorizzando le caratteristiche dell'immobile (ubicazione in zona Parioli, caratteristiche di pregio, precedente classificazione e conferma in una precedente procedura DOCFA). In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'obbligo di motivazione del diniego di riclassamento e della sentenza di appello; 2) errata applicazione delle norme catastali e delle circolari ministeriali sulla nozione di immobile 'signorile'; 3) violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva, legalità e imparzialità fiscale, assumendo l'arbitrarietà del classamento e il rilievo della microzona e di altri immobili similari; 4) falsa applicazione del d.P.R. 138/1998, ritenuto idoneo a superare la distinzione tra A/1 e A/2; 5) nullità per omessa pronuncia su vari motivi di appello; 6) nullità per motivazione apparente o mancante, anche in relazione alla pretesa mancata considerazione dell'errore derivante dal sistema DOCFA e dell'assenza di risposta alle deduzioni normative e fattuali della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, nel caso di diniego di declassamento, la motivazione dell'Ufficio che richiami gli atti e gli archivi catastali e metta il contribuente in grado di difendersi; ha escluso che vi fosse omessa pronuncia, osservando che la C.T.R. aveva comunque affrontato i punti essenziali della controversia e che talune censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che la qualificazione di un'abitazione come signorile/civile/popolare è apprezzamento di fatto, fondato su nozioni dell'opinione generale nel contesto storico-sociale, e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato. È stata respinta anche la doglianza costituzionale, perché la riserva di legge in materia tributaria non è violata dall'accertamento di fatto richiesto per il classamento catastale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La ricorrente ha utilizzato il vizio di violazione di legge per censurare il quadro normativo catastale e costituzionale; la Corte ha però distinto le questioni di diritto dalle doglianze che miravano a una nuova valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata richiamata per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha escluso entrambe le censure perché la decisione di merito conteneva una risposta implicita o sufficiente.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la soluzione adottata implica il rigetto implicito delle questioni non espressamente trattate.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto il procedimento logico-argomentativo o vi è totale obliterazione di elementi decisivi; non quando la parte contesta la sufficienza o la correttezza della valutazione di merito.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve essere motivata, ma nel caso concreto la motivazione della C.T.R. è stata ritenuta sufficiente.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è stato ritenuto rispettato dal diniego che richiama gli archivi e l'assenza di errori di classamento.
art. 7 l. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto il diniego sufficientemente motivato.
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
Le censure costituzionali sono state respinte: il classamento catastale costituisce un accertamento di fatto previsto dalla legge e non viola la riserva di legge tributaria né i principi di uguaglianza e capacità contributiva.
artt. 8, 9 e 17 d.l. 652/1939
Le norme sul classamento sono state richiamate dalla ricorrente per contestare la categoria A/1; la Corte ha ribadito che la qualificazione catastale deriva da un apprezzamento di fatto.
d.P.R. 138/1998
La ricorrente lo ha invocato per sostenere il superamento della distinzione tra A/1 e A/2; la Corte non ha accolto tale lettura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il diniego di riclassamento catastale, l'obbligo di motivazione dell'amministrazione è soddisfatto quando il provvedimento consenta al contribuente di comprendere le ragioni del diniego e di approntare una difesa effettiva; non è necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
- La qualificazione di un'unità abitativa come immobile 'signorile', 'civile' o 'popolare' è un accertamento di fatto fondato su nozioni dell'opinione generale nel contesto storico e sociale di riferimento; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione logica, non è sindacabile in cassazione come se fosse una questione di merito pienamente riesaminabile.
- Le circolari amministrative in materia catastale possono orientare l'attività dell'Ufficio, ma non trasformano il classamento in una valutazione rigidamente vincolata da parametri astratti, dovendo sempre considerarsi le caratteristiche concrete dell'immobile e il contesto in cui esso si colloca.
- L'eventuale disparità risultante da riclassamenti massivi di immobili della stessa zona non è di per sé decisiva nel giudizio sul classamento del singolo bene, ove la decisione impugnata valorizzi specificamente le caratteristiche dell'unità immobiliare oggetto di causa.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur senza trattare espressamente un motivo, lo superi implicitamente attraverso una statuizione incompatibile con la tesi prospettata.
- In materia tributaria, la riserva di legge non è violata dal fatto che l'imposizione presupponga un accertamento di fatto, come il classamento catastale, espressamente previsto dalla disciplina fiscale.
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