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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20186/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un testamento olografo con cui il de cuius aveva attribuito alcuni beni a una figlia e altri all'altra, aggiungendo la clausola finale "il resto in parti uguali". Una delle ereditiere ha convenuto l'altra sostenendo che, essendole stato lasciato un fabbricato sito in Parma, le fosse stato implicitamente attribuito anche lo stradello di accesso, che assumeva essere pertinenza del fabbricato. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato, rilevando che lo stradello serviva anche un fondo di terzo e non era in proprietà esclusiva del testatore, ma anche del terzo per la parte terminale, sicché non poteva essere considerato pertinenza e ricadeva nella clausola testamentaria residuale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita estensione del thema decidendum oltre l'interpretazione della scheda testamentaria; 2) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per erronea interpretazione della volontà testamentaria; 3) violazione degli artt. 817, 818 e 819 c.c. per avere escluso la pertinenzialità dello stradello nonostante la proprietà del de cuius e il suo accesso al fabbricato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della pertinenza dello stradello era già compresa nella domanda originaria e quindi nel thema decidendum. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla natura dello stradello e sulla mancanza dei presupposti della pertinenza. La Corte ha ribadito che il vincolo pertinenziale richiede, oltre all'elemento oggettivo, anche la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni e la volontà del titolare di destinare stabilmente uno a servizio dell'altro; quando il bene accessorio serve anche beni di terzi o non è di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, non si configura pertinenza. Poiché il giudice di merito aveva motivato adeguatamente su questi punti, il relativo accertamento era insindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla dichiarazione dei presupposti per il doppio contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non aveva ecceduto i limiti del chiesto, perché la natura pertinenziale del bene era già compresa nella domanda di accertamento della proprietà testamentaria.

  • art. 1362 c.c.

    la censura di interpretazione del testamento è stata reputata inammissibile perché diretta in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla natura del bene.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    le regole ermeneutiche del testamento non possono essere invocate per sovvertire un giudizio di merito adeguatamente motivato quando la doglianza mira a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 817 c.c.

    la pertinenza richiede il rapporto di destinazione stabile tra cosa principale e cosa accessoria, oltre alla disponibilità giuridica del titolare su entrambi i beni.

  • art. 818 c.c.

    ex art. 818 primo comma c.c.

    la pertinenza segue il bene principale solo se il bene accessorio abbia i requisiti legali per esservi compreso.

  • art. 819 c.c.

    la disciplina delle pertinenze è stata richiamata per escluderne l'applicazione quando il bene accessorio è anche al servizio di beni di terzi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la deduzione della violazione di legge non è ammissibile se maschera una contestazione sul fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    non ricorre nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il thema decidendum contestato è in realtà già insito nella domanda proposta.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il rapporto pertinenziale tra due beni richiede cumulativamente un elemento oggettivo di destinazione funzionale e un elemento soggettivo, cioè la volontà del titolare che abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni di destinare stabilmente la cosa accessoria al servizio o all'ornamento della principale.
  • Se il bene asseritamente pertinenziale è utilizzato contemporaneamente a servizio di beni appartenenti a soggetti diversi, viene meno il requisito dell'esclusività della funzione accessoria e non può configurarsi una pertinenza; in tal caso possono profilarsi, a seconda dei casi, comproprietà o servitù, ma non l'automatica inclusione del bene accessorio nel trasferimento del bene principale.
  • La parte che rivendica l'esistenza di un vincolo pertinenziale sopporta l'onere di provarne tutti i presupposti, compresa la stabile destinazione del bene accessorio da parte di chi abbia la disponibilità giuridica di entrambi i beni.
  • Le censure formalmente formulate come violazione di legge o di norme ermeneutiche sono inammissibili in cassazione quando, nella sostanza, mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che esamini la natura pertinenziale di un bene quando tale profilo sia intrinsecamente connesso alla domanda di accertamento dell'estensione del bene attribuito per testamento.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoProprietàImpugnazioni
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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