Cassazione Penale, Sentenza n. 405/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di furto aggravato commesso ai danni di Ficoneri Cristiana: secondo le sentenze di merito Bevilacqua simulò un urto con la sua Smart per indurre la vittima ad accostare e scendere dall'auto, consentendosi così di impossessarsi del cellulare lasciato sul sedile; il ricorrente impugnava per: 1) esclusione dell'aggravante del "mezzo fraudolento" sostenendo assenza di nesso teleologico fra la simulazione dell'urto e l'obiettivo di impossessarsi del telefono; 2) esclusione dell'aggravante della "destrezza" poiché, a suo dire, non avrebbe messo in atto azioni abilmente idonee a distrarre la vittima ma avrebbe semplicemente approfittato del suo allontanamento; 3) vizio nella determinazione della pena (presunta violazione del principio di legalità della pena e mancato utilizzo del minimo edittale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, confermando la valutazione delle circostanze aggravanti operata dalla Corte d'Appello e la pena confermata in grado di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; la condanna di merito (pena di anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa, con attenuanti equivalenti alle aggravanti) resta operativa.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
La fattispecie base del furto è richiamata come titolo di reato; la Corte conferma l'addebito di furto in presenza degli elementi fattuali e probatori (ritrovamento del cellulare tramite IMEI e riconoscimento della persona offesa).
art. 625, n. 2 cod. pen. (aggravante "mezzo fraudolento")
La Corte interpreta "mezzo fraudolento" come qualsiasi azione astuta o insidiosa idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore del bene; la simulazione dell'urto è ritenuta tale mezzo poiché ha creato la situazione che ha indotto la vittima a scendere e a distrarsi.
art. 625, n. 4 cod. pen. (aggravante "destrezza")
Per la Corte la 'destrezza' sussiste quando l'agente utilizza abilità, astuzia o prontezza idonee a sorprendere la vigilanza del detentore; non è sufficiente il mero approfittare di una distrazione non provocata.
art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la Corte afferma che non è necessario un'ulteriore dettagliata quantificazione quando la pena applicata è nella misura media o prossima al minimo, e può bastare richiamare i criteri generali di adeguatezza.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze per ricorso inammissibile)
La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende in virtù della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione; non incide sulla decisione di merito, ma figura procedurale nella fase di conclusioni.
Massime di principio
- Per la configurazione dell'aggravante del "mezzo fraudolento" è sufficiente un comportamento astuto o ingannevole che induca la vittima a modificare la propria condotta e ad esporre il bene alla sottrazione; occorre il nesso teleologico fra il mezzo e il fine del furto.
- L'aggravante della "destrezza" richiede una condotta caratterizzata da abilità, rapidità o astuzia nell'impossessarsi del bene; non si configura quando l'agente si limita a sfruttare passivamente una distrazione non provocata.
- In sede di Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: deduzioni generiche o la mera reiterazione di argomentazioni già valutate sono inammissibili.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti edittali; è necessaria una motivazione dettagliata sulla quantità della pena solo se la misura è significativamente superiore alla misura media dell'intervallo edittale.
- La prova materiale (es. rinvenimento del telefono tramite IMEI) unita al riconoscimento della persona offesa può essere sufficiente a sostenere la condanna per furto aggravato quando correlate logicamente alla condotta contestata.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare censure puramente prospettiche o ricorrere a rilievi già esaminati: per essere valutati, i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione di merito.
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