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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26575/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per i reati descritti ai capi A), B), C): furto pluriaggravato (capo A), detenzione e porto di materiale esplodente finalizzato al furto (capo B) e furto pluriaggravato dell'autovettura (capo C). Il ricorrente censura principalmente: travisamento della prova e motivazione illogica per il fondamento indiziario (principalmente il rinvenimento e l'uso di una utenza mobile attribuita all'imputato), errata qualificazione giuridica del capo B), carenza nella concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena. Inoltre, prospetta la sopravvenuta procedibilità a querela per i furti a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150 ("riforma Cartabia") e deduce che in mancanza di querela l'azione sarebbe inammissibile; sostiene infine che la mancata presentazione di conclusioni da parte della parte civile in appello dovrebbe essere letta come remissione tacita della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la maggior parte dei motivi per aspecificità e genericità delle censure, accogliendo però il ricorso limitatamente alla mancanza della condizione di procedibilità (querela) in relazione al capo C) (furto dell'autovettura). Avendo constatato che per il capo C) non era stata presentata querela e che dal compendio processuale non emergono atti idonei a desumerla, la sentenza è stata annullata senza rinvio per quel capo. Per il resto (capo A) furto alla banca e capo B) reato con esplosivo) la sentenza di appello è stata confermata e il ricorso dichiarato inammissibile. In conseguenza della cancellazione del capo C) è stata rideterminata la pena complessiva, eliminando l'aumento in continuazione: la pena finale è stata fissata in due anni e dieci mesi di reclusione ed Euro 6.667 di multa.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    Norma base del furto; applicata nella forma del furto pluriaggravato (nn. 2, 5, 7) per i capi A) e C); la Corte di merito ha ritenuto provate le aggravanti sulla base del quadro indiziario.

  • art. 4, legge 02/10/1967 n. 895

    Richiamata per la qualificazione del reato relativo al materiale esplodente (capo B); la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata e non ha riqualificato il reato nella fattispecie alternativa proposta dalla difesa.

  • art. 678 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla differenziazione tra materie esplodenti ed esplosive; la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione richiamata (art. 4 legge 895) alla luce della natura e dell'effetto dell'esplosivo impiegato.

  • d.lgs. 10/10/2022 n. 150 ("riforma Cartabia")

    Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto rendendolo, in molti casi, procedibile a querela. La Corte ha applicato il nuovo regime ove pertinente e ha rilevato d'ufficio (in sede di legittimità) il difetto di querela per il capo C), annullando la sentenza per quel capo.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina della remissione della querela; la Corte ha distinto i casi richiamati dalla difesa (mancata comparizione del querelante come testimone) dal caso in esame (mancata presentazione di conclusioni in appello), ritenendo che la costituzione di parte civile persista quale manifestazione di volontà punitiva.

  • art. 142 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa in relazione alla remissione tacita; la Corte ha escluso l'applicabilità della fattispecie invocata al comportamento della parte civile che non ha depositato conclusioni in appello.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Norma impiegata per il ricalcolo della pena a seguito dell'annullamento senza rinvio per il capo C); la Corte ha disposto la rideterminazione della pena in applicazione di questa disposizione.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamato per il calcolo delle riduzioni dovute in sede di riforma della pena complessiva dopo la rimozione dell'aumento in continuazione.

  • giurisprudenza di riferimento (Sez. U. n. 40150/2018 e altre)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: (i) la possibilità di desumere la volontà di querelare dalla costituzione di parte civile e dalla sua persistenza nei gradi successivi; (ii) i limiti all'ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici e aspecifici.

Massime di principio

  • La mera presenza/uso di una SIM in un'area non è di per sé prova insanabile: la condanna su base indiziaria richiede un quadro indiziario complessivo, grave, preciso e concordante oppure elementi di collegamento ulteriori (video, conversazioni significative, rapporti con altri indagati).
  • Dopo la riforma (d.lgs. 10/10/2022 n.150) molti furti sono procedibili a querela: in mancanza di querela l'azione penale per quel fatto non può proseguire e la sentenza va annullata per difetto della condizione di procedibilità.
  • La costituzione di parte civile e la sua persistenza nei gradi successivi possono essere considerate manifestazione equivalente della volontà di querelare e quindi idonee a soddisfare la condizione di procedibilità, anche se la parte civile non deposita conclusioni in appello.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e distinti: censure generiche o aggregate risultano frequentemente inammissibili per aspecificità. Occorre collegare le critiche ai singoli passaggi motivazionali impugnati.
  • Il giudice di merito deve motivare puntualmente la scelta di non concedere attenuanti generiche e la congruità della determinazione del trattamento sanzionatorio; la Cassazione richiede però che le censure siano formulate con precisione per valutarne l'ammissibilità.
  • Se parte della condanna viene annullata senza rinvio per carenza di procedibilità, la pena complessiva va rideterminata eliminando gli aumenti derivanti dalla continuazione, con applicazione delle regole di computo previste dal codice.

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