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Sentenza

Sentenza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 500,00 per l’anno scolastico 2022-2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 30 giugno 2023. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di € 500,00 per l’anno scolastico 2022-2023. Poiché l’Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali per l’ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato previamente notificato all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha ordinato l’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 500,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un dirigente dello stesso Ministero e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di un dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle eventuali ragioni ostative e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative alla sua applicazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; l’applicazione è discrezionale e deve tenere conto delle peculiarità del debitore pubblico e delle ragioni ostative concrete.

  • art. 112 c.p.a.

    art. 112, comma 2, lett. c)

    Richiede, per il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, la sussistenza delle condizioni previste per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La sentenza è stata ritenuta azionabile in ottemperanza anche alla luce dell’avvenuta notificazione all’Amministrazione del titolo giudiziale.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che il Ministero deve costituire e accreditare in esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    Consente di attribuire rilievo a fatti notori; nel caso concreto, sono state considerate notorie la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico ai fini del mancato riconoscimento dell’astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, previamente notificata all’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente di dare esecuzione specifica al comando giudiziale entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice; in tal caso, quando esercita le funzioni commissariali nell’ambito del proprio rapporto di servizio, non è dovuto un compenso aggiuntivo salvo diversa determinazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma la sua concreta irrogazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, il rischio di locupletazioni eccessive e l’afflittività della sanzione.
  • La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, ove rilevanti come fatti notori, possono costituire ragioni ostative concrete all’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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