Cassazione Penale, Ordinanza n. 07157/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per un furto aggravato in continuazione. Con un solo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non era scrutinabile in sede di legittimità. Ha rilevato che la decisione impugnata era sorretta da motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio e che una specifica e dettagliata giustificazione sui criteri di commisurazione della pena è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; quando invece la pena è media o vicina al minimo, la scelta del giudice di merito, implicitamente fondata sui criteri di cui all'art. 133 c.p., non è sindacabile in cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.
disposizioni richiamate per la qualificazione del reato contestato e per l'aggravamento contestato; il testo non ne sviluppa ulteriormente il contenuto sostanziale.
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena richiamati come base implicita della determinazione sanzionatoria da parte del giudice di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare la debenza della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero non ravvisate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che investa la mera discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena quando la sanzione sia stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale e sia sorretta da motivazione non illogica.
- Una motivazione specifica e particolarmente analitica sui criteri di determinazione della pena è richiesta soprattutto quando la pena venga irrogata in misura vicina al massimo edittale o superiore alla media; fuori da tali ipotesi la scelta sanzionatoria resta tendenzialmente insindacabile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo l'esistenza di ragioni di esonero.
- La doglianza che si limiti a contestare il trattamento sanzionatorio senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità non supera il vaglio di ammissibilità quando la sentenza impugnata dia conto, sia pure sinteticamente, dei criteri seguiti dal giudice di merito.
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