Cassazione Civile, Ordinanza n. 21901/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della compagnia assicurativa, del compenso spettante a un perito assicurativo per una pluralità di incarichi di stima svolti nel tempo in relazione a distinti sinistri. Il giudice d’appello ha ritenuto improponibili le domande perché l’attore avrebbe abusivamente frazionato un credito unitario riconducibile a un unico rapporto contrattuale di durata, inoltre osservando che il professionista aveva accettato le modalità di liquidazione predisposte dalla compagnia. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei procedimenti pendenti tra le stesse parti; 2), 5) e 6) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., nonché dei principi di legittimità sul divieto di abusivo frazionamento del credito, sostenendo che si trattasse di distinti contratti d’opera riferiti a diversi sinistri e che vi fosse interesse alla proposizione separata delle domande, anche per evitare un processo cumulativo ingestibile e per tutelarsi rispetto alla prescrizione; 3) violazione dell’art. 19-quaterdecies l. 172/2017, assumendo che i compensi professionali dovessero essere proporzionati alla quantità e qualità dell’attività; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché il compenso non sarebbe stato fisso ma variabile, come da documento prodotto solo in cassazione; inoltre assumeva che un precedente giudizio avesse formato giudicato implicito favorevole alla propria tesi. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutte le censure, rilevando che non attingevano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’abusivo frazionamento del credito e sulla mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione del giudice di merito sull’abusivo frazionamento del credito: pur in presenza di una pluralità di incarichi e di prestazioni, i crediti derivavano da un medesimo rapporto di durata e rientravano nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato; mancava però la deduzione e la prova di un interesse concreto e oggettivamente apprezzabile alla proposizione di azioni separate. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza dei precedenti richiamati dal ricorrente come giudicato implicito, ha reputato nuova o aspecifica la censura sulla mancata riunione, ha giudicato irrilevante la doglianza sulla misura del compenso e non esaminabile il documento prodotto tardivamente. Ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, ritenendo la condotta gravemente colposa e abusiva, ha applicato la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
La riunione dei processi pendenti tra le stesse parti è rimessa alla valutazione del giudice e non costituisce, di per sé, un vizio denunciabile se manca un concreto pregiudizio o una specifica deduzione tempestiva.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul frazionamento, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo, ritenendo la doglianza inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione della buona fede nell’azione frazionata; la Corte ha ritenuto la censura inidonea a scalfire la motivazione d’appello.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al giusto processo e al divieto di abuso del processo; la Corte ha reputato la censura generica e non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 183 c.p.c.
Nel caso di possibile rilievo officioso del difetto di interesse al frazionamento, il giudice deve sollevare la questione e consentire il contraddittorio alle parti.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Richiamato per affermare che, ove il giudice intenda porre a base della decisione il difetto di interesse alla tutela frazionata, deve riservare alle parti un termine per osservazioni.
art. 2943, ultimo comma, c.c.
Usato per evidenziare che il rischio di prescrizione dedotto dal ricorrente era comunque generico, poiché la prescrizione poteva essere interrotta con un atto di costituzione in mora.
art. 372 c.p.c.
Il documento prodotto in cassazione non è stato ammesso perché fuori dai limiti tassativi di produzione documentale nel giudizio di legittimità.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché non decisivo rispetto alla ragione fondante della decisione di merito.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Lo scrutinio sul consolidamento dell’orientamento di legittimità comporta declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera un orientamento già stabile.
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
La condotta processuale gravemente colposa e connotata da abuso del processo giustifica la condanna equitativa in favore della controparte.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per sanzionare l’abuso del processo con una somma equitativamente determinata in favore della resistente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 136 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato con riferimento alla verifica della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Le domande relative a crediti distinti ma derivanti da un medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente solo se il creditore alleghi e dimostri un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento può essere qualificato come abuso del processo.
- Quando le pretese creditorie sono riconducibili al medesimo rapporto e al medesimo ambito oggettivo di possibile giudicato, il giudice può rilevare il problema del frazionamento abusivo, ma deve assicurare il contraddittorio se intende porlo a fondamento della decisione.
- Il semplice richiamo al rischio di prescrizione o a ragioni di opportunità processuale non basta a integrare l’interesse alla proposizione di giudizi separati, se non è accompagnato da specifiche allegazioni di fatto.
- In cassazione non sono ammissibili censure che non colpiscano la ratio decidendi della sentenza impugnata; parimenti, non possono essere introdotti nuovi documenti fuori dai limiti tassativi dell’art. 372 c.p.c.
- Un precedente giurisprudenziale che si limiti a escludere la sovrapponibilità tra singoli crediti non forma giudicato implicito sulla qualificazione generale dell’intero rapporto, se non decide espressamente sui caratteri del rapporto obbligatorio nel suo complesso.
- La proposizione di ricorsi palesemente inammissibili o manifestamente infondati, in presenza di reiterazione di questioni già definite, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21842/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21843/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21844/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21845/2021 del 30/07/2021
- ordinanza_civile · 30 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2021 del 30/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →