Cassazione Penale, Sentenza n. 43621/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 11/05/2022 per cessazione del processo, deducendo unicamente la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: censurano che la Corte d'appello, nel ritenere più grave la ricettazione rispetto al furto, abbia fissato una pena base superiore rispetto a quella individuata in primo grado (anni 2, mesi 6 ed euro 900), con conseguente riforma in senso sfavorevole; sostengono che tale incremento della base punitiva sarebbe vietato dalla norma invocata e costituisce peggioramento del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha precisato che il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. mira a impedire un trattamento sanzionatorio complessivamente più grave (per specie e per quantità) rispetto a quello del grado precedente; non vieta modifiche intermedie della qualificazione che risultino, considerato l'esito complessivo (assoluzione parziale e ricalcolo delle pene), in una diminuzione della pena complessiva. Nel caso concreto la pena complessiva è stata ridotta (da 1 anno e 8 mesi e euro 600 a 1 anno e 4 mesi e euro 500), per cui non si verifica il divieto; anzi la correzione richiesta dai ricorrenti sarebbe risultata meno favorevole. Dichiarati inammissibili i ricorsi, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di cui alla norma impedisce che, in appello, l'imputato riceva un trattamento sanzionatorio complessivamente più grave rispetto al precedente grado nei suoi aspetti di specie e quantità; non vieta modifiche della qualificazione quando l'esito complessivo comporti una pena corrispondentemente diminuita
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla legge 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento in udienza delle parti, con conclusioni scritte, applicato ai ricorsi proposti entro i termini indicati
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022
Stabilisce la continuazione dell'applicazione, per i ricorsi presentati fino alla data indicata, delle disposizioni transitorie richiamate (in particolare l'applicazione del procedimento previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137/2020)
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti nel caso di dichiarazione di inammissibilità e la possibilità di prevedere il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità per profili di colpa
Massime di principio
- Il divieto di modificare in pejus il trattamento sanzionatorio in appello (art. 597, comma 3 c.p.p.) riguarda il risultato complessivo della pena (specie e quantità), non ogni singolo passaggio motivazionale o la diversa individuazione della pena base durante il ricalcolo
- Se la riforma in appello determina una pena complessiva inferiore rispetto al primo grado, non sussiste violazione dell'art. 597, comma 3, anche se la Corte d'appello ha individuato un reato "più grave" come base per il calcolo
- Chi impugna dovrebbe valutare l'interesse reale alla correzione di una presunta violazione: se la rettifica richiesta porterebbe a un risultato complessivo peggiore, l'impugnazione può essere priva di interesse o addirittura dannosa
- Le decisioni che dispongono l'inammissibilità per manifesta infondatezza possono comportare, oltre alle spese, sanzioni alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa nell'atto impugnatorio
- Il procedimento può essere svolto senza udienza orale nelle forme previste dalle norme transitorie (es. d.l. 137/2020 convertito), con conclusioni scritte delle parti, quando applicabile
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