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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11921/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Serra avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, nel giudizio di rinvio, aveva escluso la recidiva ma aveva quantificato la pena base in misura superiore a quella fissata dal primo giudice. Il ricorrente lamentava violazione del divieto di reformatio in peius (in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero) e violazione di norme procedurali relative alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto che la Corte territoriale, in sede di rinvio, avesse aumentato la pena base rispetto a quella risultante dal dispositivo della sentenza di primo grado (anni 3 e mesi 2) in violazione del divieto di reformatio in peius. Ha annullato senza rinvio la parte relativa alla misura della pena e ha rideterminato direttamente la pena in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione (partendo dalla pena base di anni 3 e mesi 2, poi ridotta di un terzo ai sensi dell'art.62-bis c.p.). Ha confermato per il resto la sentenza impugnata, compresa l'esclusione della recidiva e l'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante ex art.219 l.f.

Norme richiamate

  • art.603 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso con riguardo a vizio di motivazione e presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile.

  • art.99 cod. pen.

    Norma relativa agli effetti delle precedenti condanne (recidiva). Nel caso si è valutato che una condanna rilevante doveva essere divenuta definitiva prima della commissione del nuovo fatto perché possa concorrere a costituire recidiva.

  • art.219 legge fallimentare

    art.219, comma secondo n.1, l. fall.

    Aggravante per reati fallimentari. Nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche la Corte d'appello aveva ritenuto prevalere le attenuanti; la Corte di cassazione ha confermato tale valutazione.

  • art.62-bis cod. pen.

    Prevede la riduzione di un terzo della pena per la concessione delle attenuanti generiche. Qui è stata applicata alla pena base di anni 3 e mesi 2 per ottenere la rideterminazione finale.

  • art.216 legge fallimentare

    Norma relativa alle pene accessorie nel fallimento; la Corte ha rideterminato la pena accessoria nella stessa durata della pena principale e ha revocato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

  • art.597, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di reformatio in peius in sede di appello. La Corte ha ritenuto che, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, non fosse possibile aumentare la pena rispetto a quella di primo grado risultante dal dispositivo.

  • art.606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Base normativa del motivo di cassazione volto a censurare la violazione di legge (in questo caso il divieto di reformatio in peius); la Corte ha ritenuto fondato il motivo ai sensi di questa norma.

  • art.620, lett. i) cod. proc. pen. e legge n.103 del 2017

    Attribuisce alla Corte di cassazione il potere, quando l'annullamento senza rinvio riguarda una determinazione sanzionatoria che si può risolvere mediante semplice operazione aritmetica, di rideterminare direttamente la pena. Su tale base la Corte ha ridotto la pena e ha disposto l'annullamento senza rinvio della parte relativa alla misura della pena.

  • art.23 d.l. n.137 del 2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero; atto formale che figura negli atti ma non determinante per la decisione sul punto di diritto principale.

Massime di principio

  • La recidiva può essere presa in considerazione solo se la precedente condanna è divenuta definitiva prima della commissione del nuovo reato; non possono rilevare condanne divenute definitive successivamente o pene estinte per esito positivo di misure alternative se ciò impedisce la conoscibilità preventiva dell'autore.
  • In sede di rinvio/nuovo esame il giudice non può aggravare la posizione sanzionatoria del condannato rispetto a quanto già deciso dal primo giudice, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero (divieto di reformatio in peius).
  • Se vi è contrasto fra il dispositivo della sentenza (letto in udienza) e la parte motiva non contestuale, prevale il dispositivo come immediata espressione della volontà decisoria del giudice.
  • La Corte di cassazione, quando l'annullamento riguarda solo la misura della pena e la rideterminazione è possibile con una semplice operazione aritmetica, può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art.620 c.p.p. (come modificato dalla legge n.103/2017).
  • Le attenuanti generiche riconosciute e ritenute prevalenti sulle aggravanti (anche complesse come quelle previste dalla legge fallimentare) producono la riduzione della pena, applicabile anche mediante la riduzione di un terzo prevista dall'art.62-bis c.p.
  • Quando una parte deduce errori di fatto o di diritto in sede di rinvio, è necessario verificare la correttezza formale delle statuizioni di primo grado (in particolare il dispositivo), perché errori materiali nella motivazione non possono giustificare un peggioramento della posizione del ricorrente.

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