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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5500/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 240 cod. pen.: la sentenza aveva ordinato genericamente la confisca della somma di € 2.395,00 rinvenuta nel domicilio e della sostanza stupefacente, senza dimostrare che il denaro fosse il profitto o il prezzo del reato per il quale l'imputato era stato condannato (detenzione ai fini di cessione, art. 73, comma 5, DPR 309/1990). Il difensore rilevava che la confisca non poteva riguardare proventi di condotte diverse o non oggetto di imputazione e che la confisca non era stata concordata tra le parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla confisca del denaro. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte che disponeva la confisca dei € 2.395,00 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame esclusivamente sulla possibilità di confisca del denaro. La Corte ha chiarito che la somma non può essere confiscata come "profitto" o "prezzo" del reato di detenzione per la cessione, salvo che sia provato un nesso eziologico diretto (cioè che il denaro costituisca corrispettivo ricevuto per la specifica cessione oggetto di condanna). La confisca non può essere motivata con mere presunzioni di sproporzione o connessa a ipotetiche cessioni non contestate nella sentenza.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Individua il reato contestato (detenzione ai fini di cessione di stupefacenti). La confisca può colpire il profitto/prodotto o, in casi previsti, beni di pari valore secondo disposizioni collegate (art. 7‑bis).

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 7‑bis (richiamato in relazione all'art. 73)

    Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) è ordinata la confisca delle cose che costituiscono profitto o prodotto del reato, salvo appartenenza a terzi. Per il delitto di cui al comma 5 è prevista una disciplina particolare in tema di confisca patrimoniale.

  • Codice penale, art. 240

    Stabilisce l'obbligo di confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato; tuttavia la Corte precisa che la somma di denaro rinvenuta non costituisce automaticamente profitto/prezzo del reato di detenzione e che è necessario provare il nesso eziologico con il reato per cui si è condannati.

  • Codice penale, art. 240‑bis (richiamato nei rilievi)

    Norma sulla confisca per sproporzione; la Corte osserva che la sua applicabilità al reato ex art. 73, comma 5 è stata oggetto di modifiche normative successive alla sentenza impugnata e non poteva essere invocata retroattivamente al momento della pronuncia impugnata.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85‑bis

    Regolava la possibilità di applicare meccanismi di confisca per sproporzione; la Corte rileva che, al tempo della sentenza impugnata, tale forma era esclusa per il delitto di cui al comma 5 e quindi non poteva giustificare la confisca disposta.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Definisce il profitto del reato come il vantaggio economico diretto e immediato dalla commissione dell'illecito.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016 (Ka)

    Precisa che può confiscarsi solo il prodotto o profitto del reato per il quale si è condannati, non proventi di altre condotte estranee alla declaratoria di responsabilità.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 (Lanzi)

    Afferma che, nel reato di detenzione di stupefacenti, il denaro è confiscabile solo se sussiste un nesso di pertinenzialità fra il denaro e l'attività di cessione contestata; non sono confiscabili somme derivanti da precedenti cessioni non oggetto di giudizio.

Massime di principio

  • La confisca di denaro trovato nella disponibilità dell'imputato non è automatica: è necessario provare il nesso eziologico diretto con il reato per il quale l'imputato è stato condannato (cioè che la somma costituisca il prezzo o il profitto di quella specifica condotta).
  • Non è ammissibile disporre la confisca per somme che appaiono "ingiustificate" solo sulla base di presunzioni di sproporzione o dalle condizioni personali dell'imputato (es. assenza di lavoro), se tali somme riguardano profitti di condotte non contestate o non oggetto di condanna.
  • Se la confisca è stata disposta facendo riferimento a meccanismi di confisca per sproporzione, occorre verificare l'effettiva applicabilità normativa al reato in questione al momento della sentenza: novità legislative successive non giustificano applicazioni retroattive.
  • Quando la confisca è stata disposta genericamente in sentenza senza specificare il nesso con il reato contestato, la parte interessata può ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame limitato al profilo della confisca.
  • In fase di giudizio, se si procede per un reato specifico (es. detenzione per cessione), il giudice non può confiscare proventi di ipotetiche cessioni non imputate: la misura patrimoniale deve essere ancorata alla declaratoria di responsabilità.

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