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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26205/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento: due notificati alla società per IRAP e IVA relative al 2005 e per sanzioni connesse a irregolare tenuta della contabilità per il 2006 e il 2007; due notificati ai soci per il reddito da partecipazione IRPEF relativo al 2005. La CTR aveva respinto l’appello dei contribuenti confermando gli accertamenti, ritenendo legittimo il motivato per relationem, ammissibile l’accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma complessivamente inattendibile, e non provata dai contribuenti l’inerenza dei costi e l’infondatezza dei rilievi. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e nullità dell’accertamento per carenza di motivazione e insussistenza dei presupposti dell’induttivo, sostenendo che il mero rinvio al PVC non bastasse e che mancassero indizi gravi, precisi e concordanti; 2) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla pretesa illegittimità del metodo induttivo; 3) per una socia, richiesta di annullamento dell’accertamento notificato alla stessa, richiamando i motivi della società; 4) per un socio, violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 per mancata notifica del PVC e carenza di motivazione dell’atto non allegato; 5) omesso esame di fatti decisivi con riguardo agli accertamenti per il 2006 e 2007, assumendo inesistenza delle violazioni contabili contestate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sulla pretesa carenza di motivazione e sull’assenza di presupposti dell’accertamento induttivo perché formulati senza specificità, dato che i ricorrenti non avevano trascritto né allegato gli avvisi di accertamento, impedendo il controllo di legittimità sul contenuto degli atti. Ha dichiarato inammissibile anche la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la CTR aveva comunque esaminato la questione del metodo induttivo e i ricorrenti miravano in realtà a un sindacato sull’insufficienza motivazionale, non più consentito dopo la riforma del 2012. Il motivo della socia è stato respinto perché, confermato l’accertamento societario, restava confermato anche quello relativo al socio, non essendo stati formulati rilievi autonomi. Anche l’ultima doglianza sugli anni 2006 e 2007 è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e, comunque, perché la questione era già stata esaminata nel merito dalla CTR. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l’accertamento induttivo quando la contabilità è complessivamente inattendibile; la censura sulla motivazione dell’avviso non è esaminabile se l’atto non è trascritto o allegato al ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro per denunciare la violazione di legge, ma la doglianza deve essere specifica e autosufficiente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il vizio è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza motivazionale

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un avviso di accertamento, le censure sulla motivazione dell’atto e sui presupposti dell’accertamento devono essere formulate con piena specificità; la mancata trascrizione o allegazione dell’atto impedisce il controllo di legittimità e determina inammissibilità.
  • L’accertamento induttivo è legittimo anche quando la contabilità sia formalmente regolare ma complessivamente inattendibile; in tale ipotesi l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni e l’inerenza dei costi si sposta sul contribuente.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che equivalga a violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentito censurare in cassazione il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Quando è confermato l’accertamento emesso nei confronti della società, la sorte dell’accertamento emesso nei confronti del socio che si limiti a rinviare alle difese della società segue quella dell’atto societario, se non sono dedotti motivi autonomi.
  • Il sindacato di cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o della sufficienza probatoria, ma solo per denunciare veri vizi di legge o le anomalie motivazionali tipizzate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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