Cassazione Civile, Ordinanza n. 27996/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti su un vialetto in discesa, costituente in gran parte una scalina tra immobili di diversi proprietari, che i vicini assumevano essere stato illegittimamente modificato dal proprietario del tratto interessato, con restringimento del passaggio e conseguente pericolosità. Gli attori chiedevano il ripristino dello stato dei luoghi, anche richiamando una precedente decisione che aveva già accertato l'illegittimità delle opere. Il convenuto resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere un rimborso ex art. 1069 c.c. delle spese sostenute per l'opera, o in subordine un indennizzo ex art. 2041 c.c.; proponeva inoltre un ricorso per manutenzione possessorio per una successiva turbativa consistente nel taglio della recinzione posta sul viottolo. In primo grado le domande attoree venivano accolte e la riconvenzionale rigettata; in appello, il convenuto censurava tra l'altro l'inammissibilità di alcuni motivi di gravame, la qualificazione del vialetto come bene comune/condominiale, l'utilizzo di una precedente sentenza e l'accertamento del restringimento del camminamento. La Corte d'appello confermava nel complesso la decisione, ma riconosceva un risarcimento di euro 500,00 per la rimozione illegittima della recinzione. In cassazione il ricorrente deduceva, in sintesi: violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per l'inammissibilità di parte dell'appello; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte d'appello qualificato il vialetto come comune senza considerare gli atti di acquisto e le servitù ivi costituite; omesso esame e violazione dell'art. 115 c.p.c. sull'indennizzo per le opere e sulla mancata riduzione in pristino della rete tagliata; uso improprio di una precedente sentenza del Pretore; erronea valutazione delle prove testimoniali sullo spostamento del viottolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché formulato in modo non autosufficiente e limitato a rinvii all'atto di appello senza riprodurne il contenuto in modo idoneo a dimostrare l'asserita specificità dei motivi di gravame. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo erronea la qualificazione del vialetto come bene comune/condominiale: la mera presenza del vialetto nel regolamento di comunione e negli allegati planimetrici, nonché il suo uso da parte dei proprietari dei lotti, non bastano a provarne l'appartenenza comune, occorrendo un titolo idoneo che lo includa espressamente nella proprietà comune; dagli atti di acquisto, al contrario, risultava una servitù di passaggio su aree che potevano restare di proprietà esclusiva. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità.
art. 115 c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per denunciare l'erronea valutazione delle prove e l'omessa considerazione di documenti e risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per censurare una valutazione probatoria ritenuta distorta, in particolare sulla natura del vialetto e sul rilievo attribuito a precedenti decisioni e alle prove testimoniali.
art. 1069 c.c.
Richiamato per sostenere il diritto al rimborso delle spese sostenute per opere eseguite su fondo servente o per migliorarne l'uso.
art. 2041 c.c.
Richiamato in via subordinata per ottenere un indennizzo per l'arricchimento senza causa derivante dalle opere eseguite.
art. 1170 c.c.
Richiamato con riferimento al ricorso per manutenzione possessorio proposto per una turbativa successiva, consistente nel taglio della recinzione.
art. 1138 c.c.
Richiamato per affermare che il regolamento di condominio disciplina l'uso della cosa comune e la ripartizione delle spese, ma non costituisce di per sé titolo di proprietà.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è necessario che il motivo individui con chiarezza i capi e i punti della decisione impugnata e contenga una critica argomentata alle ragioni del primo giudice; il mero rinvio agli atti di causa o la riproposizione apodittica delle difese non basta.
- Nel ricorso per cassazione che censuri una declaratoria di inammissibilità per genericità dell'appello, il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali dell'atto di gravame e spiegare perché esso fosse sufficientemente specifico; non è sufficiente un richiamo per relationem all'atto di appello.
- La qualificazione di un'area come bene comune o condominiale richiede un titolo idoneo che la includa espressamente nella proprietà comune; la sola previsione in un regolamento di comunione o il mero uso promiscuo del bene non sono, da soli, indici sufficienti della comproprietà.
- Un regolamento di condominio non costituisce titolo di proprietà, avendo funzione di disciplina dell'uso della cosa comune e della ripartizione delle spese.
- Quando gli atti di acquisto configurano aree di proprietà esclusiva gravate da servitù di passaggio, non può desumersi automaticamente la natura comune del sedime interessato; occorre verificare il titolo costitutivo della comunione o del condominio.
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