Ordinanza n. 45/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina dirigenziale n. -OMISSIS- di ingiunzione di demolizione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/11/2025: del provvedimento di rigetto implicito maturato mediante il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, d.p.r. 380/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione, rimozione e messa in pristino, nonché silenzio-rigetto sulle istanze di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato con il ricorso introduttivo una determina dirigenziale notificata il 27 maggio 2025, con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione, la rimozione e la rimessione in pristino di una serie di manufatti. Con motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2025 hanno impugnato il silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accertamento di conformità presentate il 25 agosto 2025 ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Nella fase cautelare hanno dedotto, tra l'altro, la conformità urbanistica ed edilizia di diversi manufatti: il magazzino per il ricovero di attrezzi agricoli, la vasca di accumulo delle acque meteoriche, vari muri di contenimento, la strada di accesso e il manufatto adibito a civile abitazione. Il Comune non si è costituito. Il quinto motivo, relativo alla strada di accesso e già dedotto contro l'ingiunzione di demolizione, è stato riproposto, ma risultava già disatteso da una precedente ordinanza cautelare non impugnata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, parzialmente fondati il primo, il secondo e il terzo motivo dei motivi aggiunti. Quanto ai manufatti agricoli, alla vasca, ai muri di contenimento e alla strada di accesso, la doppia conformità sembrava assicurata dall'art. 19, comma 2, delle norme di attuazione della variante al piano comprensoriale, che consentiva nelle zone E la costruzione dei fabbricati e degli impianti necessari all'attività agricola e zootecnica senza specifici indici di densità fondiaria. Quanto al manufatto n. 12, destinato a civile abitazione, il rispetto dell'indice di densità fondiaria dello 0,03 mc/mq sembrava desumibile anche dalla cubatura realizzabile sui terreni limitrofi divenuti di proprietà dei ricorrenti per usucapione accertata nei verbali di mediazione, senza necessità di considerare ulteriori particelle oggetto di controversia civile pendente. Il TAR ha invece confermato, ai fini cautelari, il precedente rigetto della censura relativa alla strada di accesso: trattandosi di strada privata realizzata da un privato su un fondo proprio e qualificabile come nuova costruzione e opera di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 3, lett. e2), d.P.R. 380/2001, il Comune poteva ordinarne la demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Ritenuto il periculum in mora insito nell'esecutività dell'ingiunzione di demolizione conseguente al silenzio-rigetto, il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare e sospeso il silenzio-rigetto limitatamente ai manufatti nn. 2, 8, 9, 11 con il corpo scala, 12, 13, 14, 17 e 18. La trattazione di merito è stata fissata al 9 aprile 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'accertamento di conformità presuppone la doppia conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento; in sede cautelare il TAR ha ravvisato tale requisito, con valutazione sommaria, per i manufatti indicati in motivazione.
art. 19, comma 2, norme di attuazione della variante al piano comprensoriale
nelle zone E è consentita la costruzione di tutti i fabbricati ed impianti necessari all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica
La disposizione, non indicando specifici indici di densità fondiaria per i fabbricati funzionali all'attività agricola e zootecnica, è stata ritenuta idonea, in sede cautelare, a sostenere la doppia conformità di alcuni manufatti agricoli e opere accessorie.
art. 19, comma 3, norme di attuazione della variante al piano comprensoriale
La previsione è stata ritenuta compatibile, in sede cautelare, con l'indice di densità fondiaria pari a 0,03 mc/mq applicabile al manufatto destinato a civile abitazione.
art. 3, lett. e2), d.P.R. 380/2001
La strada privata di accesso, realizzata da un privato su un proprio fondo e qualificata come opera di urbanizzazione primaria, è stata ricondotta agli interventi di nuova costruzione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il Comune può disporre la demolizione di una strada privata qualificata come nuova costruzione abusiva e opera di urbanizzazione primaria realizzata su un fondo privato.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus e del periculum.
Massime di principio
- In sede cautelare, il silenzio-rigetto formatosi su un'istanza di accertamento di conformità può essere sospeso limitatamente alle opere per le quali emerga, con valutazione sommaria, la doppia conformità urbanistica ed edilizia richiesta dall'art. 36 d.P.R. 380/2001.
- Una norma urbanistica che consenta nelle zone agricole la realizzazione di tutti i fabbricati e impianti necessari all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, senza fissare specifici indici di densità fondiaria per tali opere funzionali, può costituire base per ritenere cautelarmente sussistente la conformità urbanistica di manufatti agricoli e opere accessorie.
- Ai fini della verifica dell'indice di densità fondiaria di un'abitazione, può assumere rilievo la cubatura realizzabile su terreni limitrofi entrati nella proprietà del richiedente in forza di un acquisto della proprietà accertato mediante usucapione, anche quando altre particelle siano oggetto di controversia civile pendente, se la volumetria necessaria risulta comunque disponibile.
- Una strada privata realizzata da un privato sul proprio fondo e qualificabile come intervento di nuova costruzione e opera di urbanizzazione primaria può essere assoggettata a demolizione comunale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.
- Nella fase cautelare, il periculum in mora può ritenersi insito nell'esecutività dell'ingiunzione di demolizione quando il silenzio-rigetto sulle istanze di sanatoria ne consenta l'esecuzione.
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