Cassazione Civile, Ordinanza n. 24805/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una deliberazione assembleare che aveva posto a carico di due condomini le spese per il ripristino di un'area franata antistante la loro abitazione, area che era stata ritenuta di loro proprietà esclusiva. In primo grado il tribunale aveva annullato la delibera e ripartito i costi tra condominio e attori; in appello la decisione è stata riformata, ritenendosi che i condomini avessero prestato acquiescenza all'accertamento incidentale della proprietà esclusiva dell'area e che, comunque, la delibera avesse solo applicato il criterio di cui all'art. 1123 c.c. senza introdurre una domanda risarcitoria per responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. Con il ricorso per cassazione i due condomini hanno denunciato: (1) contraddittorietà della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe dato per presupposta la proprietà esclusiva degli attori ma al tempo stesso avrebbe qualificato la loro impugnazione come basata sulla pretesa proprietà condominiale dell'area; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la frana sarebbe dipesa in prevalenza da beni e da un progetto costruttivo condominiali gravemente difettosi; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1123 e 2051 c.c., perché la CTU sarebbe stata indebitamente considerata ultronea. Il condominio ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di esposizione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare del controricorrente sulla violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso conteneva un'esposizione sufficiente dei fatti. Nel merito, però, ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha reputati privi di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha corretto la motivazione della decisione di merito, affermando che l'assemblea condominiale non può deliberare sull'estensione delle proprietà esclusive né accertare responsabilità da illecito come presupposto di un obbligo risarcitorio; pertanto erano inammissibili le censure dirette a contestare la delibera per non aver considerato le cause della frana come imputabili a fattori condominiali. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di contraddittorietà/insufficienza della motivazione dedotto in ricorso.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato come motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio.
art. 1123 c.c.
La Corte ribadisce che riguarda la ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni e non legittima l'assemblea a deliberare su opere relative a proprietà esclusive.
art. 2051 c.c.
Richiamato dai ricorrenti; la Corte osserva che l'accertamento della responsabilità da cosa in custodia esula dai poteri dell'assemblea e dall'oggetto del sindacato ex art. 1137 c.c.
art. 1137 c.c.
Costituisce il perimetro dell'impugnazione delle delibere assembleari; il sindacato giudiziale non può trasformarsi in accertamento di diritti reali o di responsabilità illecita.
art. 34 c.p.c.
L'accertamento incidentale sull'estensione dei diritti reali richiederebbe una domanda ad hoc, con partecipazione di tutti i condomini in litisconsorzio necessario.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti è stata respinta perché il ricorso riportava sufficientemente i fatti di causa.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale di definizione accelerata della causa.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale e alla possibile declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una delibera condominiale ex art. 1137 c.c. il controllo del giudice è circoscritto alla validità della deliberazione e non può estendersi all'accertamento definitivo dell'estensione dei diritti reali dei singoli condomini, salvo domanda specifica e rispettivo litisconsorzio necessario.
- L'assemblea condominiale non ha il potere di determinare a maggioranza quali beni siano comuni e quali esclusivi, né di deliberare interventi e riparti di spesa aventi ad oggetto proprietà esclusive dei singoli.
- Esula dall'oggetto dell'impugnazione di una delibera condominiale l'accertamento della responsabilità da fatto illecito o da cosa in custodia quale presupposto di un obbligo risarcitorio; tali questioni non possono essere introdotte indirettamente per contestare la ripartizione delle spese assembleari.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in contestazioni astratte o non idonee a condurre alla cassazione.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per ampliare il thema decidendum oltre i limiti dell'impugnazione della delibera, quando ciò comporti l'esame di profili estranei ai poteri dell'assemblea e al sindacato ex art. 1137 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24736/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24737/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24739/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24740/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24743/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24744/2022 del 12/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →