Risposta n. 127 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che la nuda proprietà della partecipazione non integri la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, poiché non percepisce il reddito derivante dalla partecipazione e non vi sarebbe quindi cumulo di regimi della stessa categoria nello stesso periodo d’imposta.
Applicabilità del regime forfettario in presenza di una partecipazione in società di persone detenuta in nuda proprietà
Il quesito
L’istante chiede se, rientrando in Italia nel 2020 per avviare una nuova attività d’impresa, possa applicare il regime forfettario pur essendo titolare della nuda proprietà di una partecipazione in una società di persone, in cui il reddito è imputato all’usufruttuario.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che il possesso della partecipazione a titolo di nuda proprietà integri comunque la causa ostativa prevista per il regime forfettario, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019. Ne consegue che l’istante può applicare il regime nel 2019, ma deve rimuovere la causa ostativa entro fine 2019, altrimenti decadrà dal regime forfettario dal 2020; se dismette la partecipazione entro tale termine, non decadrà.
Regime forfettario e partecipazione in nuda proprietà in società di persone
L’interpello riguarda l’applicabilità del regime forfettario a un contribuente che, al rientro in Italia, intende avviare una nuova attività d’impresa pur essendo titolare della nuda proprietà di una partecipazione in una società in accomandita semplice. Il tema centrale è se la sola nuda proprietà della quota integri o meno la causa ostativa prevista per chi partecipa a società di persone.
Fattispecie e contesto
L’istante è cittadino italiano residente all’estero e possiede la nuda proprietà di una partecipazione come socio accomandante in una società di persone. L’utile d’esercizio è tassato in capo all’usufruttuario della quota. Il contribuente intende trasferire la residenza in Italia all’inizio del 2020 e iniziare un’attività d’impresa, chiedendo se possa accedere al regime forfettario disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Quesito del contribuente
Il quesito sottoposto all’Agenzia riguarda la possibilità di applicare il regime forfettario nonostante il possesso della partecipazione in società di persone a titolo di nuda proprietà. In sostanza, il contribuente domanda se tale situazione faccia scattare la causa di esclusione prevista dalla normativa sul forfettario.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante sostiene che il regime forfettario sia applicabile alla nuova attività e che non operi alcuna causa ostativa. A sostegno della propria tesi richiama prassi relativa al regime dei c.d. "minimi", in particolare la risoluzione 9 giugno 2009, n. 146/E, secondo cui la causa di esclusione si realizza solo quando il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del reddito nel medesimo periodo d’imposta. Poiché nel caso concreto il reddito della partecipazione è attribuito all’usufruttuario, il contribuente ritiene che non si verifichi alcuna incompatibilità con il regime agevolato.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che ha introdotto il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di specifici requisiti. Viene inoltre richiamata la modifica apportata dalla legge di bilancio 2019, che ha inciso, tra l’altro, sulla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della medesima legge.
La disposizione rilevante prevede che non possano applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR.
Chiarimenti di prassi richiamati
L’Agenzia richiama la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che ha interpretato la nuova formulazione della lettera d) del comma 57 alla luce della ratio della norma. In base a tale documento, la causa ostativa non opera solo se il contribuente rimuove preventivamente la situazione ostativa nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, salvo quanto precisato dalla stessa circolare per le partecipazioni in società a responsabilità limitata.
Per il periodo d’imposta 2019, la circolare ha inoltre chiarito che, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000, se alla data di pubblicazione della legge di bilancio 2019 il contribuente si trovava già in una condizione ostativa, può comunque applicare il regime nel 2019, ma deve eliminare la causa ostativa entro la fine del 2019, pena la fuoriuscita dal regime dal 2020.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, il possesso di una partecipazione a titolo di nuda proprietà costituisce causa ostativa. Tale conclusione deriva espressamente dalla circolare n. 9/E del 2019, che considera la nuda proprietà non esclusa dalla lettera della norma e coerente con la relativa ratio.
Di conseguenza, l’istante si trova in presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, pertanto, decadrà dal regime forfettario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71. Resta comunque ferma la possibilità di applicare il regime nel periodo d’imposta 2019.
Conclusioni operative
L’Agenzia conclude che:
- il possesso della nuda proprietà della partecipazione in società di persone è ostativo al regime forfettario;
- l’istante può beneficiare del regime forfettario nel 2019;
- per non decadere dal 2020, deve dismettere la partecipazione entro la fine del 2019;
- in mancanza di dismissione entro tale termine, opererà la fuoriuscita dal regime forfettario dal periodo d’imposta 2020.
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