Sentenza n. 8222/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale regionale recante l'individuazione delle aziende soggette al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer potesse, il decreto ministeriale 6 luglio 2022, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022. Il testo della sentenza non riporta il dettaglio dei vizi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 2 febbraio 2026 con cui essa ha comunicato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha esaminato il merito delle censure rivolte agli atti regionali e statali né ha valutato la loro legittimità. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato dalla parte ricorrente, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese quando la peculiarità della questione trattata lo giustifichi.
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