Cassazione Penale, Ordinanza n. 02454/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento davanti al G.U.P. di Roma era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena concordata per alcuni reati di ricettazione e furto. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che mancasse una valida espressione della sua volontà di definire il procedimento con applicazione della pena. In particolare, ha affermato di avere revocato all'udienza del 27 marzo 2025 l'istanza di patteggiamento presentata dal precedente difensore e di essere stato quindi ammesso al giudizio abbreviato, con conseguente insussistenza della volontà di patteggiare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché nel caso concreto non vi era un difetto di espressione di volontà dell'imputato alla definizione del procedimento con applicazione della pena. Dal verbale d'udienza emergeva, infatti, che dopo la revoca della richiesta di patteggiamento e l'ammissione al rito abbreviato, l'imputato aveva subito dopo dichiarato di volere tornare al patteggiamento nei termini concordati con il pubblico ministero. Conseguentemente, la dichiarazione di inammissibilità è stata resa senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso concreto il provvedimento impugnato riguardava un patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
i motivi di ricorso deducibili avverso la sentenza di patteggiamento sono limitati; la censura sulla volontà dell'imputato è stata ritenuta non riconducibile al catalogo normativo nei termini prospettati.
legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, i motivi deducibili sono tassativi: una censura è inammissibile se non si colloca entro i limiti specifici previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La deduzione di un vizio relativo alla volontà dell'imputato non è sufficiente, di per sé, a rendere ammissibile il ricorso: occorre che dal verbale emerga effettivamente un difetto di manifestazione della volontà rilevante ai fini della definizione del procedimento.
- Quando il verbale d'udienza mostra che l'imputato ha espresso in modo attuale e inequivoco l'intenzione di aderire al patteggiamento, non può essere accolta la censura fondata sulla pretesa assenza di consenso alla pena concordata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità nei casi previsti dalla legge, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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