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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11690/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento IRPEF per il 2008, recuperando a tassazione maggiori redditi di capitale e plusvalenze, oltre a somme ritenute fittiziamente "scudate" e disponibilità detenute su conti esteri, sulla base di elementi emersi da un'indagine penale per riciclaggio e da documentazione rinvenuta nel computer di un professionista svizzero coinvolto nelle indagini. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo il materiale probatorio insufficiente e non adeguatamente collegato al contribuente. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2702, 2712, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 38, 39, primo comma, lett. d), e 41 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 e dell'art. 6 del D.L. n. 167/1990, sostenendo che la CTR aveva errato nel negare rilievo probatorio ai files rinvenuti e nel non valutare unitariamente tutti gli indizi, così violando i criteri delle presunzioni semplici e la possibilità di utilizzare prove atipiche in sede tributaria. Il contribuente resisteva eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per asserita richiesta di nuovo apprezzamento del fatto.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente, ritenendo che il ricorso fosse sufficientemente specifico e che la censura dell'Ufficio attenesse alla violazione di norme sulle presunzioni semplici, non a un mero riesame del merito. Nel merito ha ritenuto fondato l'unico motivo: la CTR aveva erroneamente escluso la valenza indiziaria dei files rinvenuti nel computer del professionista e non aveva compiuto la necessaria valutazione complessiva del compendio probatorio, omettendo di considerare vari elementi convergenti (sistematicità dei dati, dichiarazioni di terzi, documenti provenienti dal contribuente, riconducibilità della società Proassets Trust al contribuente). La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria della scrittura privata, ma la Corte valorizza soprattutto la possibilità di utilizzare elementi documentali come indizi nel giudizio presuntivo.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la valenza probatoria di riproduzioni meccaniche e documenti informatici; la Corte ammette l'utilizzabilità di elementi acquisiti anche in forma atipica come base presuntiva.

  • art. 2727 c.c.

    Individua le presunzioni semplici come processo inferenziale dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi complessivamente, evitando un'analisi atomistica.

  • art. 38 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base normativa dell'accertamento delle imposte dirette.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato a sostegno dell'accertamento induttivo e presuntivo dei redditi.

  • art. 41 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dall'Ufficio nella cornice dell'accertamento fiscale.

  • art. 5 d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461

    CitatO per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di una plusvalenza recuperata a tassazione.

  • art. 6 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167

    Richiamato per la presunzione di fruttuosità delle attività estere non dichiarate e per la tassazione delle somme ritenute detenute all'estero.

  • art. 12, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78

    Applicato alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi dichiarativi, con presunzione che siano costituite da redditi sottratti a tassazione.

  • art. 4 del D.L. n. 167/1990

    Richiamato come norma sugli obblighi di dichiarazione delle attività estere, la cui violazione fa operare la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009.

  • art. 42, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La motivazione dell'accertamento deve indicare i fatti astrattamente giustificativi della pretesa, lasciando al contenzioso la verifica dell'effettivo verificarsi dei fatti.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché il richiamo consenta di individuare il contenuto essenziale degli atti richiamati.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è ricondotta alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non a un mero riesame del fatto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario sono utilizzabili, ai fini dell'accertamento, anche elementi acquisiti in forme atipiche, purché non inutilizzabili per specifica previsione di legge e purché siano valorizzati secondo i criteri delle presunzioni semplici.
  • La prova presuntiva richiede che il giudice esamini tutti gli indizi rilevanti, scartando quelli irrilevanti e procedendo poi a una valutazione complessiva; è censurabile in cassazione la decisione che si limiti a un'analisi atomistica o che neghi in radice valenza indiziaria a elementi astrattamente idonei.
  • Per integrare una presunzione semplice ex art. 2729 c.c. i fatti noti devono essere determinati, la loro idoneità inferenziale deve essere probabile in modo qualificato e, se gli indizi sono plurimi, essi devono risultare concordanti e univocamente convergenti.
  • In materia di accertamento tributario, la motivazione dell'atto può essere anche per relationem, ma deve consentire al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e al giudice di individuare i passaggi rilevanti dell'atto richiamato.
  • Nel giudizio di legittimità è denunciabile la violazione dell'art. 2729 c.c. quando il giudice di merito applica criteri giuridicamente errati nella formazione della prova presuntiva, non quando la parte si limiti a prospettare una diversa ricostruzione del fatto.
  • Gli elementi rinvenuti su supporti informatici sequestrati a terzi possono assumere valore indiziario nel processo tributario e concorrere a fondare la pretesa fiscale, se inseriti in un quadro probatorio unitariamente valutato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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