Cassazione Penale, Sentenza n. 13521/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro il decreto di concessione del permesso premio a Luigi Costanzo, sostenendo violazione degli artt. 4-bis (comma 1-bis) e 30-ter dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 162/2022. Ha contestato che il magistrato non abbia adeguatamente valutato la persistenza dei collegamenti del detenuto con il clan dei Casalesi, nonché i pareri negativi della DNA, della DDA e della Questura, la documentazione sulla partecipazione del detenuto all'associazione criminale (anche durante la detenzione), la sproporzione patrimoniale del nucleo familiare, la contabilità del clan che attesterebbe un compenso al detenuto e i pareri dell'equipe trattamentale che negavano una reale dissociazione dal clan. Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. Il permesso premio impugnato era stato già eseguito (il detenuto ha beneficiato del permesso il 01/08/2023), perciò l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe avuto effetti pratici concreti e si sarebbe tradotto in una mera pronuncia teorica. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il pubblico ministero deve dimostrare un pregiudizio concreto che possa essere eliminato dall'annullamento del provvedimento impugnato; tale interesse risultava mancato nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 4-bis Ord. Pen.
La Corte valuta che il magistrato di sorveglianza ha esaminato gli elementi richiesti dal novellato art. 4-bis (valutazione dei collegamenti con la criminalità organizzata e degli elementi di dissociazione), avendo preso in considerazione pareri di DNA, DDA e forze di polizia e la documentazione carceraria
art. 30-ter Ord. Pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme applicabili alla disciplina dei benefici penitenziari; la decisione non entra nel merito della sua interpretazione dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai requisiti per la concessione dei permessi premio, ma la Corte non si pronuncia nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Richiama il principio che l'interesse di impugnare deve essere correlato a un vantaggio pratico e diretto derivante dall'eliminazione del provvedimento impugnato; principio applicato anche al pubblico ministero
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata per dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alle memorie depositate dal ricorrente; la Corte registra le memorie ma decide sull'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il pubblico ministero che impugna un provvedimento deve dimostrare un interesse concreto e attuale: se l'atto impugnato è già stato eseguito e l'esecuzione ha prodotto effetti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio sui permessi premio di detenuti con collegamenti a organizzazioni criminali, il magistrato di sorveglianza deve valutare compiutamente gli elementi di dissociazione e il rischio di ripristino dei contatti, prendendo in considerazione pareri di DNA, DDA, forze di polizia e documentazione carceraria; se tale valutazione risulta adeguata e motivata, difficilmente il provvedimento viene annullato in sede di legittimità.
- Pareri negativi di DNA, DDA, Questura o équipe trattamentale e indizi come condanne per reati commessi in periodo di detenzione, sproporzione patrimoniale o evidenze contabili collegabili a retribuzioni del clan sono elementi rilevanti che possono giustificare il diniego di benefici; tali elementi devono però essere specificamente considerati e motivati dal giudice di sorveglianza.
- Se si vuole evitare che un provvedimento favorevole al detenuto diventi inattingibile perché eseguito, il pubblico ministero deve agire tempestivamente e, se possibile, richiedere misure cautelari che sospendano l'esecuzione in attesa del giudizio di merito.
- Una pronuncia di illegittimità priva di effetti pratici sul caso concreto (perché il beneficio è già stato fruito) rischia di essere rigettata per carenza di interesse; quindi è strategico valutare il rapporto temporale tra impugnazione e esecuzione del provvedimento prima di proporre ricorso.
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