Sentenza n. 451/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 4324/24 Tribunale di Catania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 4324/2024, relativa al pagamento di € 2.500,00 per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la rituale notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza n. 4324/2024 del Tribunale di Catania, non aveva spontaneamente adempiuto all'obbligo di corrisponderle il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500,00 oltre accessori. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero alle spese di giudizio. Il Ministero, ritualmente evocato, non ha svolto difese e non ha provato l'avvenuto adempimento o l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione della condanna da parte del Ministero. Il Collegio ha applicato il principio dell'art. 2697 c.c., ponendo sulla ricorrente la prova del fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza e sul Ministero la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi, prova che non è stata fornita. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione aveva riconosciuto alla docente il beneficio per cinque anni scolastici, per un valore complessivo di € 2.500,00.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
La ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza; spetta all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto, incluso l'eventuale adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994
La sentenza posta in esecuzione aveva previsto il pagamento degli accessori sul credito, secondo la misura indicata da tali disposizioni.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'Amministrazione è stata ritenuta applicabile analogicamente anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, la notificazione e l'efficacia del titolo esecutivo, nonché l'inadempimento dell'Amministrazione e il decorso del termine legalmente previsto; assolto tale onere, l'Amministrazione deve provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- La mancata costituzione o la mancata deduzione e prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione, a fronte della produzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza compenso ulteriore, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il giudice può applicare analogicamente tale regola anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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