Cassazione Civile, Ordinanza n. 28022/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di sale and lease back avente ad oggetto un immobile. La società originaria utilizzatrice, poi scissa in due società e con una terza società garante mediante fideiussione, fu convenuta dalla concedente per il pagamento di canoni insoluti, per la risoluzione del contratto e per il rilascio dell'immobile. Le società opponenti chiesero in via riconvenzionale la nullità del contratto perché asseritamente dissimulante un patto commissorio; in subordine la riduzione delle clausole penali e la declaratoria di nullità del saggio degli interessi moratori, deducendo anche l'usurarietà degli interessi e l'inefficacia della fideiussione. In cassazione venivano denunciati: 1) la nullità della clausola sugli interessi moratori per superamento del tasso soglia e, in via subordinata, l'usurarietà degli interessi moratori anche isolatamente considerati; 2) la nullità delle pattuizioni che, in caso di risoluzione, attribuivano alla concedente i canoni già pagati, i canoni futuri e il bene con deduzione del valore di mercato, oltre alla dedotta impossibilità di chiedere il mancato guadagno e all'omesso esame della eccessività della penale; 3) la violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c. per avere l'utilizzatrice sospeso l'adempimento in presenza, secondo la sua prospettazione, di inadempimenti della banca; 4) la nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale tra banche; 5) l'omessa pronuncia sull'istanza di consulenza tecnica d'ufficio per ricostruire i rapporti dare-avere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché estraneo alla ratio decidendi e comunque perché volto a contestare l'interpretazione del contratto senza dedurre la violazione delle regole ermeneutiche; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché nuovo; ha ritenuto assorbiti il terzo e il quinto motivo; ha accolto solo la censura sulla mancata riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di ridurre una clausola che, nel caso concreto, aveva consentito alla concedente di conseguire un vantaggio patrimoniale superiore a quello ricavabile dalla fisiologica esecuzione del contratto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per il riesame limitato alla riduzione della penale e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La censura sull'interpretazione del contratto è inammissibile se non viene dedotta la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
art. 1366 c.c.
I contratti vanno interpretati secondo buona fede; il criterio di buona fede guida anche la determinazione del valore da portare in detrazione nel patto di deduzione.
art. 1375 c.c.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; ciò impone al concedente di stimare correttamente il bene restituito.
art. 1382 c.c.
È valida la clausola penale che predetermina il danno, anche parametrandolo ai canoni futuri, salva la riduzione ex art. 1384 c.c. se eccessiva.
art. 1384 c.c.
La penale va ridotta se, nel caso concreto, consente al creditore di conseguire un vantaggio superiore a quello derivante dalla regolare esecuzione del contratto.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento attribuisce al contraente fedele rimedi liberatori, restitutori e risarcitori.
art. 1460 c.c.
La sospensione dell'adempimento è invocata dalla parte che assume di avere reagito all'altrui inadempimento; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 1526, comma 2, c.c.
Nel leasing traslativo consente che i canoni già pagati restino acquisiti al concedente a titolo di equo indennizzo; inoltre rileva nel controllo dell'eventuale eccessività della penale e nella detrazione del valore del bene.
art. 1227, comma 2, c.c.
Se il concedente realizza un prezzo vile per propria negligenza, deve sopportare le conseguenze della mancata mitigazione del danno; in difetto, il credito va ridotto almeno al valore di mercato.
art. 191 c.p.c.
La mancata ammissione della consulenza tecnica è stata dedotta come vizio processuale, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 360 c.p.c.
Sono state prospettate censure di violazione di legge e nullità processuale, ma la Corte ha dichiarato inammissibili o assorbiti i relativi motivi.
art. 366 c.p.c.
La doglianza sulla nullità della fideiussione è inammissibile quando la questione è nuova e non si indica in quale atto e in quali termini sia stata sollevata in precedenza.
art. 1526 c.c.
Norma richiamata per distinguere gli effetti restitutori della risoluzione da quelli risarcitori e per ricondurre la disciplina del leasing traslativo a un equo indennizzo per l'uso del bene.
L. 14 luglio 1993 n. 259
La clausola contrattuale sulla risoluzione del leasing è stata ritenuta conforme alla convenzione di Ottawa sul leasing internazionale.
L. n. 124 del 2017
È richiamata come indice del recepimento legislativo della razionalità economica dei patti tipici del leasing.
Massime di principio
- Nel contratto di leasing traslativo è valida la clausola che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisca al concedente i canoni scaduti e quelli futuri, purché il credito sia ridotto del valore di mercato del bene restituito o del ricavato effettivo di realizzo, secondo correttezza e buona fede.
- Il c.d. patto di deduzione non è nullo per asserita contrarietà all'ordine pubblico economico solo perché sfavorevole per una parte; la nullità richiede la concreta individuazione di condotte o effetti che travalichino il legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale.
- Nel controllo della clausola penale non rileva solo l'astratta validità della previsione, ma l'effetto concreto: la penale va ridotta quando consenta al creditore un vantaggio superiore a quello conseguibile con la puntuale esecuzione del contratto.
- In sede di legittimità l'interpretazione del contratto è censurabile soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non basta prospettare una diversa lettura del testo negoziale.
- La risoluzione per inadempimento può fondare, accanto agli effetti restitutori, il risarcimento dell'interesse positivo del contraente fedele, specie quando le parti abbiano validamente predeterminato il danno mediante clausola penale.
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