Cassazione Penale, Sentenza n. 3855/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 31/05/2024 che aveva confermato la condanna in primo grado per concorso in truffa. I motivi dedotti in cassazione riguardavano: (1) vizi di motivazione e utilizzabilità delle prove (attendibilità della persona offesa, utilizzazione del verbale di individuazione fotografica, utilizzabilità della querela, domande suggestive nel dibattimento, risalente temporale delle foto); (2) prescrizione del reato e computo delle sospensioni connesse all'emergenza Covid e altri eventi di sospensione; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conseguente determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto lecita e congrua la valutazione di merito: le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate rigorosamente e potevano da sole fondare la condanna; l'individuazione fotografica è prova atipica il cui valore va valutato ma non rende illegale la prova; la querela non assumeva rilievo decisivo e le dichiarazioni dibattimentali confermavano l'individuazione; le domande suggestive non determinano automaticamente inutilizzabilità della prova salvo incidenza tale da rendere il materiale globalmente inidoneo (circostanza non dimostrata); la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello (10/02/2017 + termine di prescrizione) e risultavano numerose cause legali di sospensione esplicitate; il diniego delle attenuanti generiche e la fissazione della pena risultano motivati in relazione ai precedenti specifici e alla gravità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Criteri di valutazione dei motivi di cassazione: mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione e inosservanza o errata applicazione della legge penale sono i profili esaminati; la Corte ne ha escluso la sussistenza ove la motivazione di merito risulti congrua.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione: i motivi devono essere enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.
Regole sulla trattazione senza presenza delle parti e sulla richiesta di trattazione orale; il ricorso è stato trattato in camera di consiglio per mancata richiesta entro i termini.
art. 110 e art. 640 cod. pen.
Rilevanza della partecipazione al concorso nel reato di truffa; la sentenza di merito aveva ricostruito il concorso dell'imputato sulla base delle prove ritenute attendibili.
artt. 125, 189, 192, 213, 214, 498, 499, 500, 514, 533, 546 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate a supporto delle censure sulla utilizzabilità delle prove, modalità di esame e rubriche processuali: la Corte ha valutato che le regole non erano state violate in modo da inficiare il risultato probatorio.
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Regola sulla testimonianza dell'imputato; la Corte ha ricordato che le regole di cui al comma 3 non si applicano alla persona offesa, le cui dichiarazioni possono essere valutate con scrutinio più penetrante.
art. 499 comma 2 cod. proc. pen.
Divieto di domande suggestive nel corso dell'esame: la Corte ha precisato che la violazione non comporta automaticamente inutilizzabilità o nullità della prova, salvo incidenza tale da rendere il materiale complessivamente inidoneo.
art. 178 cod. proc. pen.
Principio di legalità delle prove: la Corte ha escluso che l'art. 178 imponga la nullità per domande suggestive, ribadendo l'esigenza di verifica dell'effettiva incidenza sul risultato probatorio.
artt. 157 e ss. cod. pen. e art. 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione dei reati: applicate per calcolo del termine di prescrizione del reato di truffa; la Corte ha rilevato che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello.
art. 83 commi 4 e 9 D.L. n. 18/2020 (norme Covid)
Riferimenti alla sospensione dei termini processuali per emergenza Covid: la Corte ha ritenuto che la specifica sospensione invocata fosse priva di rilievo per il calcolo della prescrizione o comunque superata da altre cause di sospensione esplicitate.
art. 129 cod. proc. pen.
Cause di non punibilità intervenute nel procedimento di legittimità: la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce dichiarazioni di cause di non punibilità come la prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.
artt. 62‑bis, 132, 133 cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena in relazione ai precedenti e alla gravità della condotta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione: applicata per disporre il versamento di Euro 3.000.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se valutate con rigoroso scrutinio sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità oggettiva, fondare da sole una condanna; la loro valutazione è questione di fatto difficilmente sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.
- L'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria è una prova atipica: la sua legalità non è in sé preclusa dalla selezione delle immagini, ma il suo peso probatorio dipende dalla congruenza e dalla credibilità del percorso argomentativo adottato dal giudice di merito.
- La presenza di domande suggestive nell'esame testimoniale non annulla automaticamente la prova; è necessario dimostrare che tali domande abbiano inciso in modo determinante e compromettente sul complessivo risultato probatorio.
- La contestazione della risalente temporalità delle fotografie o di profili tecnici della prova fotografica richiede specifica allegazione e deduzione in sede di merito; questioni non adeguatamente illustrate o non eccepiste in dibattimento risultano difficilmente valorizzabili in cassazione.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le cause legali di sospensione/interruzione documentate; l'inammissibilità del ricorso può impedire di ottenere pronunce sulla prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni di merito che possono fondarsi su precedenti e particolari modalità del fatto; il giudice può utilizzare lo stesso elemento fattuale per valutazioni diverse (es. gravità e determinazione della pena) senza violare il principio del ne bis in idem.
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