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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3855/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 31/05/2024 che aveva confermato la condanna in primo grado per concorso in truffa. I motivi dedotti in cassazione riguardavano: (1) vizi di motivazione e utilizzabilità delle prove (attendibilità della persona offesa, utilizzazione del verbale di individuazione fotografica, utilizzabilità della querela, domande suggestive nel dibattimento, risalente temporale delle foto); (2) prescrizione del reato e computo delle sospensioni connesse all'emergenza Covid e altri eventi di sospensione; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conseguente determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto lecita e congrua la valutazione di merito: le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate rigorosamente e potevano da sole fondare la condanna; l'individuazione fotografica è prova atipica il cui valore va valutato ma non rende illegale la prova; la querela non assumeva rilievo decisivo e le dichiarazioni dibattimentali confermavano l'individuazione; le domande suggestive non determinano automaticamente inutilizzabilità della prova salvo incidenza tale da rendere il materiale globalmente inidoneo (circostanza non dimostrata); la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello (10/02/2017 + termine di prescrizione) e risultavano numerose cause legali di sospensione esplicitate; il diniego delle attenuanti generiche e la fissazione della pena risultano motivati in relazione ai precedenti specifici e alla gravità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Criteri di valutazione dei motivi di cassazione: mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione e inosservanza o errata applicazione della legge penale sono i profili esaminati; la Corte ne ha escluso la sussistenza ove la motivazione di merito risulti congrua.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione: i motivi devono essere enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Regole sulla trattazione senza presenza delle parti e sulla richiesta di trattazione orale; il ricorso è stato trattato in camera di consiglio per mancata richiesta entro i termini.

  • art. 110 e art. 640 cod. pen.

    Rilevanza della partecipazione al concorso nel reato di truffa; la sentenza di merito aveva ricostruito il concorso dell'imputato sulla base delle prove ritenute attendibili.

  • artt. 125, 189, 192, 213, 214, 498, 499, 500, 514, 533, 546 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate a supporto delle censure sulla utilizzabilità delle prove, modalità di esame e rubriche processuali: la Corte ha valutato che le regole non erano state violate in modo da inficiare il risultato probatorio.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Regola sulla testimonianza dell'imputato; la Corte ha ricordato che le regole di cui al comma 3 non si applicano alla persona offesa, le cui dichiarazioni possono essere valutate con scrutinio più penetrante.

  • art. 499 comma 2 cod. proc. pen.

    Divieto di domande suggestive nel corso dell'esame: la Corte ha precisato che la violazione non comporta automaticamente inutilizzabilità o nullità della prova, salvo incidenza tale da rendere il materiale complessivamente inidoneo.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Principio di legalità delle prove: la Corte ha escluso che l'art. 178 imponga la nullità per domande suggestive, ribadendo l'esigenza di verifica dell'effettiva incidenza sul risultato probatorio.

  • artt. 157 e ss. cod. pen. e art. 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione dei reati: applicate per calcolo del termine di prescrizione del reato di truffa; la Corte ha rilevato che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello.

  • art. 83 commi 4 e 9 D.L. n. 18/2020 (norme Covid)

    Riferimenti alla sospensione dei termini processuali per emergenza Covid: la Corte ha ritenuto che la specifica sospensione invocata fosse priva di rilievo per il calcolo della prescrizione o comunque superata da altre cause di sospensione esplicitate.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di non punibilità intervenute nel procedimento di legittimità: la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce dichiarazioni di cause di non punibilità come la prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.

  • artt. 62‑bis, 132, 133 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena in relazione ai precedenti e alla gravità della condotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione: applicata per disporre il versamento di Euro 3.000.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se valutate con rigoroso scrutinio sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità oggettiva, fondare da sole una condanna; la loro valutazione è questione di fatto difficilmente sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.
  • L'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria è una prova atipica: la sua legalità non è in sé preclusa dalla selezione delle immagini, ma il suo peso probatorio dipende dalla congruenza e dalla credibilità del percorso argomentativo adottato dal giudice di merito.
  • La presenza di domande suggestive nell'esame testimoniale non annulla automaticamente la prova; è necessario dimostrare che tali domande abbiano inciso in modo determinante e compromettente sul complessivo risultato probatorio.
  • La contestazione della risalente temporalità delle fotografie o di profili tecnici della prova fotografica richiede specifica allegazione e deduzione in sede di merito; questioni non adeguatamente illustrate o non eccepiste in dibattimento risultano difficilmente valorizzabili in cassazione.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le cause legali di sospensione/interruzione documentate; l'inammissibilità del ricorso può impedire di ottenere pronunce sulla prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono valutazioni di merito che possono fondarsi su precedenti e particolari modalità del fatto; il giudice può utilizzare lo stesso elemento fattuale per valutazioni diverse (es. gravità e determinazione della pena) senza violare il principio del ne bis in idem.

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