Sentenza n. 5125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Settima) n. 01426/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base e contro il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego del Comune di Pozzuoli del 19 aprile 2024, adottato all'esito della conferenza di servizi, relativo alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile costituita da un palo poligonale alto circa 24 metri in area sottoposta a tutela paesaggistica e alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei. In primo grado e in appello ha dedotto: l'omessa autonoma valutazione comunale delle misure di mitigazione proposte dopo il preavviso di rigetto; l'illegittimità del secondo parere della Soprintendenza per il riferimento all'assenza del parere della Commissione locale per il paesaggio e della relazione dell'ufficio comunale, ritenute carenze non imputabili alla richiedente; l'illegittimità della valutazione paesaggistica, asseritamente fondata sulla sola altezza dell'impianto; l'inammissibile integrazione giudiziale della motivazione del parere, con riguardo alla mancata valutazione della misura consistente nella schermatura vegetale della base; il difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata individuazione delle specifiche vedute panoramiche e per l'asserita erronea considerazione delle dune e degli elementi naturalistici; l'introduzione di un divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base nel territorio comunale, in violazione della disciplina sulle infrastrutture di comunicazione elettronica; e la violazione del principio del dissenso costruttivo, poiché le amministrazioni non avrebbero indicato le modifiche progettuali o il sito alternativi necessari per ottenere l'autorizzazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla mancata autonoma valutazione comunale delle misure di mitigazione, ha ritenuto legittimo che il Comune, quale amministrazione procedente, recepisse nel provvedimento conclusivo le determinazioni della Soprintendenza, competente alla tutela paesaggistica, la quale aveva specificamente esaminato le modifiche proposte e le aveva giudicate insufficienti. Il riferimento all'assenza del parere della Commissione locale per il paesaggio e della relazione dell'ufficio comunale non è stato considerato decisivo: tali rilievi avevano natura accessoria, mentre la ratio autonoma e assorbente del parere negativo consisteva nell'incompatibilità paesaggistica concreta dell'intervento. I motivi relativi alla valutazione paesaggistica sono stati respinti perché il parere non si fondava sulla sola altezza dell'antenna, ma considerava complessivamente la localizzazione, la prossimità al litorale, alla Foresta di Cuma e al Parco Archeologico, la tutela integrale prevista dal piano paesistico, le dimensioni dell'impianto e il suo inserimento nel contesto. La mancata analitica disamina della schermatura vegetale della base non era decisiva, poiché la misura principale del mascheramento del palo mediante un albero artificiale era stata esaminata e ritenuta inidonea, anzi potenzialmente idonea ad accentuare il contrasto paesaggistico. È stata esclusa anche l'esistenza di un divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base, poiché il diniego riguardava esclusivamente il progetto e il sito concreto, caratterizzato dalla vicinanza al litorale, alle dune e alla macchia mediterranea. Le valutazioni della Soprintendenza sono state ritenute adeguatamente motivate, coerenti e non manifestamente illogiche o irragionevoli. Infine, non è stata ravvisata la violazione del dissenso costruttivo: l'amministrazione deve esplicitare le ragioni ostative, ma non è tenuta a progettare soluzioni alternative o a individuare un diverso sito in sostituzione del proponente. Le spese sono state compensate nei confronti del Ministero della Cultura, mentre l'appellante è stata condannata a rifondere al Comune euro 4.000 oltre accessori; nulla spese nei confronti dell'Ente Parco non costituito.
Norme richiamate
artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003
L'autorizzazione per la realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica è definita nell'ambito di una conferenza di servizi con la partecipazione delle amministrazioni competenti alla tutela degli interessi coinvolti.
art. 43 d.lgs. 259/2003
La disciplina delle infrastrutture di comunicazione elettronica non impedisce il diniego riferito a uno specifico progetto e a una specifica localizzazione quando il diniego sia fondato sulla concreta incompatibilità paesaggistica; non è stato accertato un divieto generalizzato sul territorio comunale.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni e le modifiche progettuali presentate dopo il preavviso di rigetto devono essere esaminate; nel caso concreto tale esame è stato svolto dalla Soprintendenza e il Comune ha potuto recepirne le conclusioni nel provvedimento finale.
art. 14-bis, comma 3, l. 241/1990
Il dissenso costruttivo impone di esplicitare le ragioni ostative, ma non obbliga l'amministrazione a individuare o progettare soluzioni alternative né a indicare un diverso sito, scelte rimesse al proponente.
Massime di principio
- Nell'ambito del procedimento autorizzatorio per infrastrutture di comunicazione elettronica sottoposte a tutela paesaggistica, l'amministrazione procedente può recepire nel provvedimento conclusivo il dissenso motivato dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, senza dover svolgere una valutazione autonoma ulteriore delle misure di mitigazione già esaminate da tale autorità.
- La valutazione paesaggistica di una stazione radio base non è illegittima per il solo fatto di considerare l'altezza dell'impianto, quando l'altezza sia esaminata insieme alla localizzazione concreta, alle dimensioni dell'opera, alle caratteristiche naturalistiche e archeologiche dell'area e al suo inserimento nel contesto tutelato.
- La mancata analitica valutazione di una singola misura di mitigazione non determina l'illegittimità del diniego quando un'altra misura principale sia stata esaminata e ritenuta inidonea e tale valutazione sia autonomamente sufficiente a sorreggere il giudizio di incompatibilità paesaggistica.
- Un diniego paesaggistico riferito alle caratteristiche concrete del progetto e del sito non configura un divieto generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, anche se il vincolo interessa un'ampia porzione del territorio comunale.
- Il principio del dissenso costruttivo non impone alle amministrazioni di progettare modifiche, individuare siti alternativi o sostituirsi al proponente nelle scelte localizzative; è sufficiente che le ragioni ostative siano chiaramente esplicitate e concretamente riferite al progetto esaminato.
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