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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28298/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Covolo ha chiesto la revisione della sentenza di condanna per diffamazione a mezzo stampa (intervista pubblicata il 17/06/2004) sostenendo l'esistenza di "nuove" prove idonee a dimostrare che, prima dell'omicidio di Walter Tobagi, aveva effettivamente trasmesso ai superiori diverse relazioni (non solo quella del 13/12/1979) contenenti informazioni, provenienti dal confidente Rocco Ricciardi, sul progetto terroristico che avrebbe potuto permettere la prevenzione dell'omicidio. Ha chiesto l'assunzione di varie prove: trascrizioni di colloqui fra Salvini e Martinelli/Bozzo, audizione di testimoni (Martinelli, Salvini, Avella, Palestra, Ricciardi, Arlati) e acquisizione di conversazioni registrate, lamentando inoltre che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che egli avesse ammesso di aver consegnato solo la relazione del 13/12/1979.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione. Il giudice di legittimità ha condiviso la valutazione della Corte bresciana secondo cui molte delle dichiarazioni ritenute nuove non avevano il necessario requisito di novità (alcune erano già state acquisite o erano coerenti con dichiarazioni già valutate nel processo) e le restanti prove erano generiche, vaghe o comunque incapaci, "ictu oculi", di demolire il convincimento formatosi nel giudizio di merito. La Corte ha inoltre richiamato i criteri di delibazione preliminare delle prove in sede di revisione (art. 634) e ha ritenuto che i nuovi elementi non fossero idonei a dimostrare che esistessero relazioni specifiche inviate da Covolo contenenti informazioni sull'ideazione/organizzazione dell'omicidio Tobagi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la decisione di condanna originaria è rimasta impregiudicata; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    La disposizione riguarda la revisione per sopravvenienza di nuove prove; la Corte ha applicato il principio che tali prove devono essere effettivamente nuove e capaci, in astratto e "ictu oculi", di mettere in crisi il giudicato.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Regola la fase preliminare del procedimento di revisione: la Corte di appello deve effettuare una delibazione sommaria della non manifesta infondatezza dell'istanza, comparando le prove nuove con quelle già acquisite e verificando l'astratta capacità demolitoria del novum.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per motivare l'indicazione sintetica dei motivi in Cassazione; la sentenza segnala che alcuni motivi sono stati esposti nei limiti necessari per la decisione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ex art. 630 lett. c) è necessario allegare prove realmente nuove rispetto al processo che hanno un'efficacia dimostrabile, anche solo astrattamente, nel sovvertire il giudicato: mere ripetizioni o chiarificazioni di dichiarazioni già acquisite difficilmente bastano.
  • La Corte effettua una valutazione preliminare non meramente formale: il giudice verifica "ictu oculi" se il novum possa, confrontato con il quadro probatorio esistente, indurre una diversa decisione; quindi il ricorrente deve spiegare con chiarezza il nesso logico e probatorio fra la nuova prova e l'errore giudiziario dedotto.
  • Se le nuove dichiarazioni attengono all'attendibilità di una fonte già utilizzata nel processo, esse devono essere concrete, specifiche e coerenti con elementi esterni per incrinare in modo significativo il complesso probatorio; l'attacco generico all'attendibilità non è sufficiente quando esistono altri elementi probatori solidi.
  • Prove consistenti di dispersione o perdita di documenti non surrogano automaticamente la prova: va dimostrato che i documenti esistenti avrebbero contenuto elementi decisivi e tali circostanze devono essere corroborate da indizi precisi.
  • La valutazione della novità comprende anche la verifica se la prova sia stata già acquisita o comunque valutata in precedenza; dichiarazioni rese in contesti diversi ma ripetitive non sempre soddisfano il requisito della sopravvenienza.
  • In situazioni analoghe è utile predisporre una ricostruzione documentale e fattuale puntuale che colleghi espressamente ogni nuovo elemento probatorio all'effetto pratico che esso avrebbe prodotto sul giudizio (es.: dimostrare che una specifica relazione, se pervenuta, avrebbe incontrato percorsi investigativi concreti).

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