Sentenza del 28/11/2016 n. 7501 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Anno x - 1 - Dichiarazione IVA omessa - Credito IVA maturato - Acquisti effettuati - Soggetti passivi d'imposta - Rileva - Anno x - Dichiarazione IVA presentata - Anno precedente - Riporto credito IVA - Attività liquidatoria - Disconoscimento credito IVA - Ruolo esecutivo - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato il credito IVA riportato nella dichiarazione dell'anno successivo, poiché la dichiarazione relativa all'anno in cui il credito era maturato non era stata presentata. Il credito derivava tuttavia da acquisti regolarmente effettuati presso soggetti passivi IVA. La questione riguardava quindi la legittimità del disconoscimento del credito sulla base della sola liquidazione automatizzata, senza ulteriori verifiche istruttorie.
La decisione
Il recupero è stato ritenuto illegittimo. La mera omissione della dichiarazione IVA relativa all'anno di maturazione del credito non consente, da sola, di disconoscere il credito riportato a nuovo mediante un controllo automatizzato. Quando gli acquisti che hanno generato il credito risultano regolarmente effettuati presso soggetti passivi IVA, l'Amministrazione deve svolgere un'ulteriore attività istruttoria prima di contestare definitivamente il credito e iscriverlo a ruolo.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La liquidazione automatizzata consente controlli meramente formali e automatizzabili, ma non può fondare da sola il disconoscimento sostanziale di un credito IVA quando siano necessarie verifiche sull'effettività degli acquisti e sulla spettanza del credito.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui il credito è maturato non determina automaticamente la perdita del credito, se il contribuente è in grado di dimostrarne l'effettiva origine.
- Il credito IVA può essere riportato a nuovo quando deriva da operazioni reali, documentate e poste in essere con soggetti passivi IVA, anche se la dichiarazione dell'anno precedente è stata omessa.
- Un controllo automatizzato non è sufficiente per contestare un credito quando la verifica richiede valutazioni sostanziali sull'effettività degli acquisti e sulla corretta applicazione dell'IVA.
- In caso di disconoscimento del credito, il contribuente dovrebbe conservare e produrre fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche, documentazione dei pagamenti e ogni elemento idoneo a dimostrare la realtà delle operazioni.
- L'Amministrazione finanziaria deve svolgere un'ulteriore attività istruttoria prima di procedere al recupero coattivo di un credito IVA contestato esclusivamente per l'omessa dichiarazione precedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 312 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 314 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 627 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 628 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 1070 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →