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Sentenza

Sentenza del 28/11/2016 n. 7501 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Anno x - 1 - Dichiarazione IVA omessa - Credito IVA maturato - Acquisti effettuati - Soggetti passivi d'imposta - Rileva - Anno x - Dichiarazione IVA presentata - Anno precedente - Riporto credito IVA - Attività liquidatoria - Disconoscimento credito IVA - Ruolo esecutivo - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato il credito IVA riportato nella dichiarazione dell'anno successivo, poiché la dichiarazione relativa all'anno in cui il credito era maturato non era stata presentata. Il credito derivava tuttavia da acquisti regolarmente effettuati presso soggetti passivi IVA. La questione riguardava quindi la legittimità del disconoscimento del credito sulla base della sola liquidazione automatizzata, senza ulteriori verifiche istruttorie.

La decisione

Il recupero è stato ritenuto illegittimo. La mera omissione della dichiarazione IVA relativa all'anno di maturazione del credito non consente, da sola, di disconoscere il credito riportato a nuovo mediante un controllo automatizzato. Quando gli acquisti che hanno generato il credito risultano regolarmente effettuati presso soggetti passivi IVA, l'Amministrazione deve svolgere un'ulteriore attività istruttoria prima di contestare definitivamente il credito e iscriverlo a ruolo.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La liquidazione automatizzata consente controlli meramente formali e automatizzabili, ma non può fondare da sola il disconoscimento sostanziale di un credito IVA quando siano necessarie verifiche sull'effettività degli acquisti e sulla spettanza del credito.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui il credito è maturato non determina automaticamente la perdita del credito, se il contribuente è in grado di dimostrarne l'effettiva origine.
  • Il credito IVA può essere riportato a nuovo quando deriva da operazioni reali, documentate e poste in essere con soggetti passivi IVA, anche se la dichiarazione dell'anno precedente è stata omessa.
  • Un controllo automatizzato non è sufficiente per contestare un credito quando la verifica richiede valutazioni sostanziali sull'effettività degli acquisti e sulla corretta applicazione dell'IVA.
  • In caso di disconoscimento del credito, il contribuente dovrebbe conservare e produrre fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche, documentazione dei pagamenti e ogni elemento idoneo a dimostrare la realtà delle operazioni.
  • L'Amministrazione finanziaria deve svolgere un'ulteriore attività istruttoria prima di procedere al recupero coattivo di un credito IVA contestato esclusivamente per l'omessa dichiarazione precedente.

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