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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10070/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006 e 2007, con i quali l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando la deducibilità dei costi sostenuti dalla società per contratti di sponsorizzazione stipulati con associazioni sportive dilettantistiche. La CTP aveva accolto i ricorsi della società; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva invece parzialmente riformato la decisione ritenendo indeducibili alcuni costi perché mancavano, a suo dire, ulteriori requisiti di effettività, certezza, determinabilità e inerenza ex art. 109 t.u.i.r. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR richiesto requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma speciale che, per le sponsorizzazioni entro il limite annuo di 200.000 euro verso associazioni sportive dilettantistiche, configura una presunzione assoluta di inerenza e congruità; 2) violazione degli artt. 90, comma 8, l. n. 289/2002, 2724, 2725 e 2729 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la CTR considerato che uno dei contratti era stato sottoscritto dalla beneficiaria e per avere impropriamente richiesto la forma scritta come condizione di deducibilità; 3) violazione dell'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, degli artt. 2697, 1398, 2730-2735 c.c. e dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR attribuito a dichiarazioni rese da un terzo il valore di confessione stragiudiziale vincolante ai fini dell'esclusione della deducibilità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che l'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, nel testo applicabile, prevede una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, se i corrispettivi sono destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e vi sia una specifica attività del beneficiario; non possono essere richiesti ulteriori requisiti, come quelli richiamati dalla CTR. Ha inoltre precisato che dichiarazioni rese da un terzo non equivalgono a confessione stragiudiziale, ma possono al più valere come elementi indiziari nel quadro presuntivo; nel caso concreto la CTR non aveva verificato se il dichiarante agisse quale rappresentante della società. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché cumulava censure incompatibili tra violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, l. n. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ... mediante una specifica attività del beneficiario"

    La norma configura, per le sponsorizzazioni ivi considerate, una presunzione assoluta di inerenza e congruità, con conseguente integrale deducibilità, purché ricorrano i presupposti testuali della promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e della specifica attività del beneficiario.

  • art. 109 t.u.i.r.

    Non può essere richiamato per imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, quando operi la presunzione legale di inerenza e congruità.

  • art. 2697 c.c.

    La CTR ha errato nel pretendere dalla contribuente la prova di ulteriori requisiti non richiesti dalla norma speciale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il mezzo usato per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge sui primi e terzi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il suo uso congiunto e cumulativo con la censura di violazione di legge, sulla medesima questione, rende il motivo inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee e incompatibili.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di forma e prova del contratto di sponsorizzazione.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di forma e prova del contratto di sponsorizzazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di presunzioni e prova indiziaria.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non assume autonoma rilevanza nella motivazione decisoria riportata.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di confessione.

  • art. 2731 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di confessione.

  • art. 2732 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di confessione.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di confessione.

  • art. 2734 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di confessione.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale ha efficacia di prova legale solo se resa dalla parte o da chi la rappresenta; le dichiarazioni di un terzo non possono essere qualificate come confessione stragiudiziale.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi possono essere utilizzate come elementi indiziari e non violano il divieto di prova testimoniale, ma non assumono il valore di confessione legale.

Massime di principio

  • In tema di sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, per i corrispettivi entro il limite annuo previsto, opera come presunzione legale assoluta di inerenza e congruità, sicché la deducibilità non può essere subordinata a requisiti ulteriori non contemplati dalla norma.
  • Quando ricorre la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, il giudice non può pretendere la prova di elementi estranei alla fattispecie legale, come la forma scritta del contratto o una generica coerenza economica dell'operazione, se non richiesti dal testo normativo applicabile.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione di una medesima doglianza attraverso censure eterogenee e logicamente incompatibili, cumulate sotto profili diversi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, perché ciò trasferisce al giudice di legittimità il compito di qualificare le doglianze del ricorrente.
  • Le dichiarazioni rese da un terzo non possono essere equiparate a confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c.; nel processo tributario esse possono semmai costituire elementi indiziari idonei a concorrere nella prova presuntiva, ma non assumono valore di prova legale vincolante.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni raccolte in sede di verifica e riportate nel PVC o nell'avviso di accertamento sono utilizzabili come elementi indiziari anche senza contraddittorio, ma il loro peso probatorio resta quello proprio della prova presuntiva, da valutare con motivazione coerente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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