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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40184/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per omicidio e reati connessi alle armi. Il ricorrente deduceva: 1) errata valutazione in ordine alla continuazione tra il reato di omicidio di Eugenio Nardi e precedenti condanne, sostenendo che l'uccisione si inseriva nel programma criminoso del clan Di Lauro (sistematico ricorso alle eliminazioni fisiche); 2) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della positiva evoluzione personale successiva ai fatti (presunta autentica dissociazione e comportamenti collaborativi/riabilitativi che avrebbero dovuto ridurre ulteriormente la pena).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di assise di appello: a) ha negato le circostanze attenuanti generiche sulla base del nutrito curriculum criminale dell'imputato, della gravità del fatto e delle modalità esecutive (azione in pieno giorno, a viso scoperto, con estrema ferocia e numerose ferite da arma da fuoco), ritenendo tali elementi preponderanti e ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche; b) ha escluso la continuazione tra il reato in contestazione e precedenti condanne perché l'omicidio di Nardi è stato ritenuto il frutto di una deliberazione estemporanea, scaturita come reazione a un tentato omicidio attribuito ad altro gruppo, e dunque non riconducibile a un unico disegno criminoso unitario; c) ha confermato che gli elementi che hanno giustificato la riduzione prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; d) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.

    Norma richiamata quale fondamento della riduzione di pena già riconosciuta dal giudice di primo grado; la Corte ha osservato che gli elementi valutati ai fini di tale attenuante speciale possono essere considerati anche ai fini dell'art. 62-bis, ma non determinano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi che il giudice può considerare ai fini delle attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che il giudice di merito può individuare anche un solo elemento prevalente tra quelli dell'art.133 per motivare il diniego o il riconoscimento delle attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attribuisce al giudice la facoltà di valutare, sulla base di molteplici dati sintomatici (motivi del reato, circostanze, condotta post delictum), l'eventuale concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che tali elementi devono emergere con motivazione non viziata e possono essere neutralizzati da fattori di grave disvalore.

  • art. 8, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203

    Riferita all'attenuante 'dissociazione attuosa' o al contributo alle indagini: la Corte ha delineato che questa attenuante speciale ha presupposti distinti rispetto alle attenuanti generiche e che la loro coesistenza è possibile ma non automatica.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma invocata per la disposta trattazione scritta del ricorso; citata quale strumento procedurale seguito nel giudizio di cassazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di merito il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto: la Cassazione non sostituisce tale valutazione se la motivazione è coerente e non viziata.
  • L'attenuante speciale per collaborazione o dissociazione (art. 8 d.l. 152/1991) e le attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) hanno presupposti differenti: la presenza dell'una non comporta automaticamente il riconoscimento dell'altra, anche se taluni elementi possono essere valutati ai fini di entrambe.
  • Per la configurazione della continuazione tra reati è necessario dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso o di un collegamento funzionale stabile; atti deliberati in modo estemporaneo e reazioni a eventi imprevisti possono escludere la continuazione.
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice può fondarsi su un singolo elemento ritenuto preponderante (es. gravità del fatto, modus operandi, gravità della personalità criminale).
  • In cassazione sono inammissibili i motivi generici o non autosufficienti che richiamano atti non integralmente prodotti: l'onere di allegazione e trascrizione degli atti rilevanti grava sul ricorrente.
  • La gravità oggettiva del reato (numero di colpi, modalità esecutive, esposizione pubblica) e un consistente curriculum criminale possono prevalere sui fattori post delictum tesi a dimostrare la riabilitazione.

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