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Circolare

Circolare numero 166 del 06-10-2015

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 maggio 2015 tra INPS e F.I.A.L.S. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali temporanee. Sono disciplinati soggetti interessati, modalità di delega e revoca, casi di contestazione, misure percentuali dei contributi, tempi e modalità di riversamento all’associazione, costi del servizio, durata della convenzione e profili di responsabilità. Sono inoltre indicate le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione delle operazioni.

Convenzione INPS-F.I.A.L.S. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-F.I.A.L.S. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 18 maggio 2015 tra INPS e F.I.A.L.S. per consentire la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto. Il documento disciplina in modo puntuale l’ambito di applicazione, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i flussi di pagamento, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e le relative registrazioni contabili.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono versare i contributi associativi attraverso trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione NASpI, nonché ASpI e Mini ASpI per eventi di cessazione intervenuti fino al 30 aprile 2015;
  • ASDI;
  • DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.

Delega alla trattenuta e documentazione necessaria

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione all’INPS di apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • corredata da copia del documento di identità.

Per il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Tale documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Il codice identificativo della F.I.A.L.S. è 7501. La sede legale dell’associazione è in Brindisi (BR), largo Angioli n. 12.

Revoca della delega, contestazioni e successione tra deleghe

La revoca della delega può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a darne comunicazione all’associazione revocata.

Se un’associazione presenta una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’associazione sindacale revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, oggetto di comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’associazione sindacale deve quindi restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.

Durata degli effetti della delega e restituzioni

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

Misura del contributo associativo

La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti all’associazione.

La F.I.A.L.S. ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI, per le cessazioni intervenute fino al 30 aprile 2015;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, e in particolare su CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI per le cessazioni fino al 30 aprile 2015, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili;
  • 3% su NASpI;
  • 0,50% su ASDI;
  • 1% su DIS-COLL.

Versamento delle somme all’associazione e servizi informativi

L’INPS versa all’associazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Attraverso i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’associazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali;
  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Profili di responsabilità, controversie e limiti di operatività

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende relative a tale rapporto.

L’Istituto è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie inerenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge per l’accesso alla convenzione, oppure qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti alla F.I.A.L.S. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25508, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35508, per l’accreditamento alla F.I.A.L.S. dei contributi associativi;
  • GPA11508, per la rilevazione del debito verso la F.I.A.L.S.

I pagamenti a favore dell’associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11508; l’eventuale saldo residuo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25508, GPA35508 e GPA11508.

Punti principali

Ambito della convenzione e prestazioni interessate

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla F.I.A.L.S. mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, autorizzazione e documentazione

La trattenuta è subordinata alla trasmissione all’INPS di una specifica delega, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e accompagnata da copia del documento di identità. Per il pagamento diretto di integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS i dati delle deleghe rilasciate, compresa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991, conservando la documentazione, insieme a revoche e nuove deleghe.

Codice identificativo e sede dell’associazione

Il codice identificativo della F.I.A.L.S. è 7501. La sede legale dell’associazione è a Brindisi (BR), largo Angioli n. 12.

Revoca, contestazioni e cumulabilità delle deleghe

La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali, secondo le modalità concordate. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, provvede a registrarla rapidamente e a darne comunicazione all’associazione. Se viene presentata una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’associazione deve restituire le somme indebitamente ricevute.

Effetti della delega e restituzioni

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Misura dei contributi associativi

La quota da trattenere deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate da F.I.A.L.S. sono: 3% su MINI ASPI (per cessazioni fino al 30 aprile 2015), 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria, 1% sui restanti trattamenti indicati, 3% su NASpI, 0,50% su ASDI e 1% su DIS-COLL.

Versamento delle somme e servizi informativi

L’INPS versa all’associazione le trattenute operate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi trattenuti, con dati anagrafici e importi, l’elenco dei pagamenti telematici effettuati e invia le fatture relative al costo dei servizi e le comunicazioni connesse alla convenzione.

Costo del servizio e recesso

L’associazione corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per ogni delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata separatamente e, da tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Durata, rinnovo e poteri di sospensione o recesso dell’INPS

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a proprio danno.

Responsabilità e controversie

La convenzione esclude oneri aggiuntivi per l’INPS e mantiene estraneo l’Istituto al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’INPS è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se la controversia sull’effettivo e valido rilascio della delega si conclude contro l’associazione, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla F.I.A.L.S. sono istituiti i conti GPA25508 per i contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35508 per l’accreditamento alla F.I.A.L.S. e GPA11508 per il debito verso l’associazione. I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA11508, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese del servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25508, GPA35508 e GPA11508.

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