Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 604/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento della delibera del Consiglio dell’Ordine n.-OMISSIS-, con la quale l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo ha disposto l'immediata sospensione del ricorrente dall’esercizio delle professioni sanitarie.

Giustizia amministrativa202200163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio dell'Ordine recante la sospensione immediata dall'esercizio delle professioni sanitarie sino al completamento del ciclo vaccinale primario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, del d.l. n. 44/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021, nonché l'eccesso di potere per falsità dei presupposti. Ha sostenuto che la sospensione fosse stata disposta perché non avrebbe documentato entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito dell'Ordine la prenotazione della vaccinazione anti-Covid, nonostante avesse trasmesso via PEC la ricevuta della prenotazione. Ha inoltre affermato che l'Ordine, ricevuta la comunicazione della prenotazione, avrebbe dovuto invitarlo a documentare l'avvenuta somministrazione del vaccino; non essendo stato trasmesso tale ulteriore invito, non avrebbe potuto essere considerato inadempiente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la delibera impugnata non fondava la sospensione esclusivamente sulla mancata comunicazione, entro cinque giorni, della prenotazione vaccinale, ma anche sulla mancata trasmissione, entro tre giorni dalla somministrazione, della documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. Poiché il ricorrente aveva comunicato la prenotazione della prima dose, ma non aveva poi trasmesso entro il termine previsto la prova dell'avvenuta vaccinazione, l'accertamento dell'inadempimento e la conseguente sospensione risultavano conformi alla disciplina applicabile. Il Collegio ha escluso la necessità di un ulteriore specifico invito, poiché la nota iniziale dell'Ordine aveva già informato il destinatario che, in caso di comunicazione della prenotazione, avrebbe dovuto trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione la relativa certificazione, pena la sospensione. Tale comunicazione era quindi sufficiente, anche alla luce del principio di non aggravamento del procedimento e di lealtà procedimentale. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172

    La disciplina impone al sanitario che abbia documentato la prenotazione della vaccinazione di trasmettere, entro tre giorni dalla somministrazione, la certificazione dell'avvenuto adempimento; la mancata trasmissione comporta l'accertamento dell'inadempimento e la sospensione immediata dall'esercizio professionale.

  • art. 1 d.l. 26 novembre 2021, n. 172

    Ha sostituito la disciplina dell'obbligo vaccinale prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021, richiamata dal provvedimento di sospensione.

  • art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241

    principio di non aggravamento del procedimento

    Non è necessario reiterare un obbligo informativo già chiaramente comunicato all'interessato, quando l'ulteriore invito non aggiungerebbe elementi necessari alla tutela partecipativa.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione abbia previamente comunicato che la trasmissione della prenotazione vaccinale deve essere seguita, entro un termine determinato dalla somministrazione, dalla documentazione attestante l'effettivo adempimento, la mancata produzione di tale documentazione consente l'accertamento dell'inadempimento e l'adozione della sospensione prevista dalla legge.
  • La comunicazione iniziale dell'amministrazione è sufficiente a rendere conoscibile un successivo obbligo documentale, sicché non occorre un ulteriore specifico invito prima dell'adozione dell'atto conseguente, se il destinatario era stato informato in modo chiaro del termine e delle conseguenze dell'omissione.
  • In presenza di un potere vincolato dalla legge, l'organo competente deve limitarsi ad accertare il mancato adempimento dei presupposti normativi; non dispone di margini di discrezionalità tali da consentire di sostituire la prova dell'adempimento effettivo con la sola prova della prenotazione.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaProfessioni sanitarieDisciplina professionalePartecipazione al procedimento
RamiSanitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.